Risarcimento danni da ritardato rilascio di permesso di costruire: il TAR applica il valore locatizio dell’area, pari al 5% del valore venale del bene

24 Giu 2013
24 Giugno 2013

Della questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 820 del 2013.

Scrive il TAR: "Va quindi, innanzi tutto, rilevato che nella fattispecie sussistono i presupposti richiesti dall’art. 2043 c.c. per il riconoscimento del danno extracontrattuale, nella fattispecie identificabile come danno da ritardo, e precisamente : l’atto amministrativo illegittimo, per le ragioni sopra evidenziate; il necessario coefficiente psicologico da individuarsi - nella specie - nella colpa desumibile anche dall’atteggiamento tenuto nel corso della vicenda dall’amministrazione, anche a seguito delle determinazioni del Tribunale e degli orientamenti forniti dall’amministrazione regionale; il nesso causale; il danno. E’ quindi possibile ritenere che, riconoscendo alla ricorrente il diritto al risarcimento del pregiudizio patito per effetto dell’iniziale silenzio e del successivo provvedimento di diniego illegittimamente espresso dall’amministrazione per le ragioni sopra evidenziate, il periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo del dovuto possa farsi risalire al mese di gennaio 2011, epoca in cui l’amministrazione poteva determinarsi, ottenute tutte le integrazioni documentali richieste ed alla luce del parere favorevole espresso dalla ULS sotto il profilo igienico, e concludersi nel mese di luglio con riferimento alla concessione della tutela cautelare da parte del Tribunale, giusta ordinanza n. 671/11, che ha disposto il rilascio del permesso di costruire. A tale riguardo va, peraltro, sottolineato come la mancata immediata realizzazione dell’intervento da parte della società non sia di per sé elemento capace di incidere sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto è evidente che il titolo così conseguito risultava comunque subordinato all’esito del giudizio di merito e quindi ben possono essere comprese le ragioni per le quali la ricorrente non si è immediatamente avviata alla realizzazione del parcheggio, senza contare le parallele vicende relative all’autorizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti. Per quanto riguarda la quantificazione della somma che l’amministrazione dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento, ritiene il Collegio che, alla luce dello svolgimento dell’intera vicenda e tenuto conto anche delle iniziali giustificate perplessità insorte in capo all’amministrazione circa l’utilizzo della nuova area a parcheggio, possa essere utilizzato il criterio di computo (peraltro condiviso in parte da entrambe le difese) che fa riferimento al valore locatizio dell’area, pari al 5% del valore venale del bene. Per quanto riguarda poi il valore del terreno, ritiene il Collegio di poter seguire l’indicazione data dall’amministrazione comunale, non avendo parte istante comprovato in atti il diverso valore proposto (150 euro al mq contro 64 euro al mq indicati dal Comune). Di conseguenza, così come peraltro rappresentato dalla ricorrente nella memoria del 18 aprile 2013, la somma da corrispondere sarà così calcolata: euro 64 (valore al mq del fondo) x 1580 mq (estensione del fondo) = 101120 x 5% (valore locatizio al mq) = 5056 annui : 12 mesi = € 412,3 mensili, che quindi, per le considerazioni sopra espresse, vanno computati per sei mesi per un totale finale di € 2.528, 00, oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma dal dì del dovuto fino alla data di deposito della presente sentenza, nonchè gli interessi legali, questi ultimi computati a decorrere dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo. In accoglimento, pertanto, anche dell’istanza risarcitoria, parte soccombente dovrà corrispondere alla ricorrente, oltre alle spese di lite comprensive della refusione del contributo unificato nella misura di legge, anche la somma, così come sopra quantificata, a titolo di risarcimento danni".

sentenza TAR veneto 820 del 2013

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