Senza DURC i lavori indicati in una SCIA sono abusivi?

01 Dic 2014
1 Dicembre 2014

Sottopongo all’attenzione dei lettori una questione sulla quale non si reperiscono contributi in dottrina e in giurisprudenza e che i comuni risolvono in via di fatto  con  soluzioni che il più delle volte appaiono ispirate al buon senso, ma che potrebbero risultare di incerta correttezza dal punto di vista giuridico: la questione è se possano essere eseguiti i lavori enunciati in una SCIA di edilizia privata prima che il Comune si sia procurato il DURC oppure se gli stessi siano abusivi.

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4 replies
  1. Dario Meneguzzo says:

    La sentenza segnalata dall’architetto BĂ  è molto interessante. Non si capisce, però, come facciano le opere a non essere abusive, se il titolo è sospeso (e quindi inefficace).

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  2. Mauro BĂ  says:

    Segnalo se può essere utile la sentenza Corte di Cassazione 21780 del 31/05/2011.
    La Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza del 31 maggio 2011 n. 21780, ha precisato che la mancata tempestiva presentazione del Durc non determina sanzioni penali, ma esclusivamente amministrative.
    Difatti, precisa la sentenza, il Durc (documento unico di regolaritĂ  contributiva), previsto per le opere edilizie dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 90 (T. U. sulla sicurezza del lavoro) è un certificato che attesta la regolaritĂ  di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, da trasmettere a cura del committente o del responsabile dei lavori all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivitĂ .
    L’omissione del Durc, sottolinea la Corte Suprema, determina la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo, quindi, una sanzione amministrativa e non penale.
    Del resto, evidenzia la Corte di Cassazione, le omissioni legate al Durc afferiscono ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio.
    Ne deriva, prosegue la sentenza, che l’omissione legata al Durc non può ritenersi ricompresa nelle inosservanze a cui l’articolo 44, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T. U. edilizia) commina la sanzione penale dell’ammenda, in quanto quest’ultima norma risponde all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio, mentre, come detto, il Durc non riguarda direttamente una trasformazione del territorio, ma l’attestazione della regolaritĂ  dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti suddetti.

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  3. Dario Meneguzzo says:

    Ringrazio per la segnalazione della sentenza del TAR L’Aquila, che non conoscevo. Leggendola per intero, tuttavia, emerge che il TAR sfiora solo la questione, senza risolverla con un ragionamento completo. Infatti dice che le sanzioni sono solo quelle fiscali/previdenziali, senza però considerare che il D.Lgs. 81/2008 parla espressamente di sospensione dell’efficacia del titolo edilizio.

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  4. Castigamatti says:

    Segnalo, se può servire, la sentenza n. 349/2014 del T.A.R. Abruzzo, riferita alla DIA: «Con il ricorso in epigrafe, i ricorrente impugnano i provvedimenti meglio in epigrafe individuati con il quale il Comune di C. ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori e poi intimato la demolizione con riferimento alla intervenuta realizzazione … di un muretto di recinzione … che l’Amministrazione assume costruito … in violazione delle disposizioni regolanti la DIA con riguardo alla omessa presentazione del DURC relativo all’impresa esecutrice dei lavori oltre all’omessa indicazione di tutti i soggetti titolari di diritti reali sul bene de quo … Quanto alla contestata omessa presentazione del DURC (rispetto a lavori che i ricorrenti comunque assumono realizzati in economia, come risulterebbe dalla comunicazione di inizio attivitĂ ), la stessa … non costituisce motivo per la inibitoria nĂ© per l’annullamento del titolo, dando luogo, se del caso, alle opportune misure sanzionatorie nel caso dell’emesso adempimento rilevante sotto il profilo fiscale e/o previdenziale.»

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