Serve un titolo edilizio per la fioriera?

26 Nov 2014
26 Novembre 2014

Il T.A.R. Brescia fornisce una definizione di fioriera e chiarisce in quali casi necessita o meno di un titolo edilizio.

Nella sentenza n. 1246/2014 si legge: “E’ pacifico che in astratto il termine “fioriera” può descrivere molti tipi di oggetto, e quindi anche un manufatto amovibile, e installabile senza bisogno di alcun titolo edilizio, come le piccole fioriere da balcone; nella specie però si ragiona di una sopraelevazione dell’esistente, descritta in narrativa, che certo, per scelta del proprietario, può essere abbellita da fiori, ma rimane un vero e proprio parapetto integrato nella costruzione, che ne modifica il prospetto, ed è quindi soggetto a titolo edilizio, come ritenuto in particolare da TAR Campania Napoli sez. VII 1 luglio 2010 n°16540, correttamente citata dalla difesa del Comune”.

Nella stessa sentenza si afferma che non si può usucapire una servitù di tenere un’immobile ad distanza inferiore a quella legale od a quella prevista nei regolamenti comunali: “Quanto al ricorso principale, che va scrutinato per primo, è infondato anzitutto il primo motivo dedotto a sostegno, incentrato sull’asserita usucapione da parte del ricorrente di una servitù di tenere una costruzione a distanza inferiore a quella legale. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, siffatta servitù, pur in astratto configurabile, non può essere acquistata, né per usucapione né altrimenti, allorquando vada a contrastare con norme sulle distanze previste, come nella specie, dallo strumento urbanistico, e dettate quindi al servizio di un interesse pubblico di cui i privati non possono disporre: così TAR Lazio Roma sez. I 12 giugno 2006 n°4497 e Cass. civ. sez. II 3 ottobre 2007 n°20769”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Brescia 1246 del 2014

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