Sull’inibitoria della SCIA
Il T.A.R. Milano ricorda che, se da un lato, una SCIA non può essere annullata – non essendo un provvedimento amministrativo – ma soltanto inibita e che, comunque, non rileva l’espressione impropria di “annullamento” eventualmente utilizzata dal privato, dall’altro lato, ribadisce che se sono decorsi più di sessanta giorni dal momento in cui il privato abbia avuto contezza della SCIA “presunta illegittima”, il Comune può esercitare soltanto i poteri inibitori c.d. ristretti in presenza dei presupposti dell’autotutela ex artt. 19, c. 6 ter e 21 nonies della L. n. 241/1990 (illegittimità SCIA, termine ragionevole non superiore a 18 mesi, pubblico interesse, tutela dell’affidamento), ma non quelli c.d. classici ex art.19, c. 3 della L. n.241/1990 che richiedono soltanto l’illegittimità della SCIA.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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