Un esempio in cui secondo il TAR Veneto un condomino ha interesse a impugnare il titolo edilizio di un altro condomino

03 Mar 2014
3 Marzo 2014

Il TAR Veneto ritiene che per impugnare il titolo edilizio del vicino occorra, oltre alla vicinitas, anche un a effettiva lesione. Quale tipo di lesione? In precedenti sentenze si parlava di una lesione di tipo giuridico, mentre nella sentenza n.  201 del 2014 il TAR ritiene sufficiente una lesione di tipo economico. La soluzione appare ragionevole, anche perchè non sempre quando c'è una lesione economica si può ravvisare anche una violazione giuridica in senso stretto.

La sentenza riguarda una controversia tra condomini. 

Scrive il TAR: "2. Deve ritenersi, infatti, infondata l’eccezione di innamissibilità per mancanza di interesse a ricorrere proposta sempre dall’Amministrazione comunale.

2.1 Sul punto va preliminarmente evidenziato che gli attuali ricorrenti sono dei condomini facenti tutti parte del Condominio “Xxxx”.

2.2 Circostanza analogamente incontestata concerne il fatto che le proprietà esclusive degli stessi condomini sono confinanti con quella (facente parte del medesimo condominio) degli attuali controinteressati.

2.3 Nel ricorso ora sottoposto al presente Collegio gli attuali ricorrenti hanno rilevato che l’intervento di cui si discute, in quanto diretto a realizzare quattro mini appartamenti mutando la destinazione d’uso originariamente prevista come commerciale, avrà l’effetto di comportare un degrado abilitativo all’intero condominio, nonché alle parti comuni dello stesso.

2.4 Detto potenziale pregiudizio economico deve ritenersi effettivamente esistente nel caso di specie, in quanto strettamente correlato al mutamento di destinazione d’uso da commerciale in residenziale sopra citato. 

2.5 E’ del tutto evidente, infatti, che la realizzazione di mini appartamenti su locali con un altezza pari a 2,20 metri, non può essere
considerata un elemento a sé stante, come asserisce l’Amministrazione comunale, ma è suscettibile di incidere, quanto meno potenzialmente, sul valore economico dell’intero immobile con un potenziale pregiudizio anche per quanto attiene l’utilizzo delle parti comuni. Si consideri, infatti, come parte ricorrente, nel quarto motivo del ricorso, ha evidenziato come l’intervento di cui si tratta ha l’effetto di pregiudicare le parti comuni dell’edificio.

2.6 Ne consegue che nel caso in esame sussiste sia il requisito della vicinitas (in ragione dell’incidenza degli alloggi su uno stesso condominio) sia, ancora, i presupposti perché si verifichi un’effettiva lesione, circostanze queste ultime che consentono di ritenere infondata l’eccezione di inammissibilità per mancanza di interesse a ricorrere".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 201 del 2014

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