Un poggiolo esterno con un tamponamento in legno a destra e a sinistra è un volume?

20 Gen 2014
20 Gennaio 2014

Dice di no il TAR Veneto nella sentenza n. 16 del 2014.

Scrive il TAR: "dalle fotografie e dalle planimetrie depositate da entrambe le parti, risulta evidente che il poggiolo di cui si discute ostituisce una superficie aperta, mentre, la cassonatura in legno realizzata alle estremità destra e sinistra dello stesso costituisce un elemento meramente decorativo, ovvero un rivestimento ligneo ornamentale dell’edificio tipico dell’architettura locale, ma assolutamente inidoneo a delimitare un volume urbanistico aggiuntivo. Anche dall’analisi degli elaborati di progetto presentati dal ricorrente a supporto della D.I.A. emerge chiaramente che la parte di abitazione attualmente costituita dal poggiolo, e dunque da uno spazio per definizione aperto, verrebbe occupata dall’ampliamento del soggiorno e della camera antistanti, previa demolizione dei muri pe rimetrali esterni; con il risultato che il poggiolo, che corre lungo tutta la parete frontale del terzo piano dell’edificio, verrebbe trasformato in un piccolo balconcino centrale. E’ allora evidente che l’intervento comporta un inammissibile incremento volumetrico della porzione immobiliare in questione.

Peraltro, l’art. 3, richiamato dal Comune nel provvedimento impugnato, al comma 5, stabilisce che “per volume del fabbricato deve intendersi il volume  del solido emergente dal terreno…con esclusione dei poggioli aperti…dei cassoni di rivestimento dei timpani..”. Ebbene, l’ampliamento che il ricorrente intende realizzare andrebbe ad occupare, per una parte, il poggiolo esterno in due parti semicentrali in cui attualmente è sicuramente aperto (come si vede dalle fotografie), e, per altra parte, i cassoni laterali in legno presenti ai lati del poggiolo, i quali, essendo posti al disotto delle falde del tetto, possono sicuramente essere definiti come dei “cassoni di rivestimento del timpano”, non computabili nel volume dell’edificio ai sensi della norma appena citata".

sentenza TAR Veneto n. 16 del 2014

 

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