Piani attuativi: il dirigente può negarne l’approvazione?

20 Ago 2012
20 Agosto 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1116 del 2012 tratta alcune questioni in materia di piani attuativi.

Nel caso in esame, il Dirigente del comune aveva inviato al presentatore del piano una comunicazione dalla quale si evinceva che il comune non avrebbe approvato il piano attuativo per la mancanza della titolarità delle aree: la comunicazione costituisce senza dubbio un arresto procedimentale ed è stata impugnata per l'incompetenza del dirigente, in quanto l’art. 20 comma 1 della L. 23/04/2004 n.11 attribuisce alla competenza della Giunta il potere di approvare i piani attuativi.

In passato la giurisprudenza aveva più volte affermato che la competenza a negare un piano attuativo spetta allo stesso organo che sarebbe competente ad approvarlo.

La sentenza in esame, però, di fatto afferma il contrario,  ritenendo che un arresto procedimentale di tipo istruttorio spetti alla competenza del dirigente: "Sul punto va rilevato come la comunicazione impugnata, pur rilevando la presenza di elementi ostativi all’approvazione del PUA – e pur costituendo un arresto procedimentale -, deve considerarsi una mera comunicazione interlocutoria tra le parti, assunta in risposta ad una precedente nota inviata dai legali della ricorrente.

Nel provvedimento impugnato il Dirigente responsabile si limita a verificare l’assenza dei requisiti previsti per l’approvazione dello stesso PUA e, ciò, nella parte in cui rileva che l’art. 4 comma 2 delle NTA del PRG/PI precisa che i …."PUA sono riferiti all’intero ambito territoriale previsto dal Prg". L’Amministrazione si è limitata a constatare come il ricorrente fosse di fatto privo della titolarità di tutte le aree, così come richiesto dal connaturato disposto dell’art. 20 comma 6 L. Reg. 11/2004 e dell’art. 40 delle NTA del Piano di Intervento. Siamo quindi in presenzadi un atto diretto ad evidenziare ai ricorrenti la mancanza di un presupposto per l’approvazione del PUA che, tuttavia, si ferma ad un momento propedeutico e precedente alla fase di manifestazione di volontà della Giunta. La comunicazione circa la mancanza dei requisiti deve essere allora collocata nell’ambito della fase istruttoria, essendo – com’è-, diretta a sollecitare l’impresa destinataria a "colmare" le irregolarità riscontrate, ad ottenere la documentazione richiesta e, quindi, a determinare una legittima approvazione del Piano".

A nostro parere, peraltro, dovrebbe essere tenuto presente che un arresto procedimentale è pur sempre un diniego di approvazione.

sentenza TAR Veneto 1116 del 2012

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC