Gli ammutinati del piano casa – 1

31 Dic 2013
31 Dicembre 2013

Il terzo piano casa sta suscitando forti proteste da parte dei Comuni.

E già si odono gli squilli di tromba dei rivoltosi.

Il primo proviene da Asiago, che ha deliberato di non applicare il terzo piano casa, perchè, sebbene approvato con una legge regionale, sarebbe pur sempre un piano urbanistico e, come tale, richiederebbe la preventiva VAS: pertanto il Comune ha deciso di non applicare il terzo piano casa, perchè  lo ritiene illegittimo, in quanto privo di VAS.

E' ipotizzabile che il Comune blocchi le DIA che perverrano e, quindi, la questione dovrebbe arrivare al TAR in breve tempo.

avv. Dario Meneguzzo

delibera Piano Casa Comune Asiago

 

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7 replies
  1. l'agricolo says:

    Capisco che porto la discussione parzialmente fuori argomento con il mio quesito, ma ora che dal piano casa hanno tolto il concetto di “superficie coperta” lasciando solo quello di “superficie”, per l’ampliamento degli annessi rustici, vado in percentuale della “superficie lorda di pavimento”, come si faceva quando c’era la cara vecchia LR 24/85???? Se si, come conseguenza, chi ha più superficie lorda amplia di più e senza la sussistenza dei requisiti di imprenditore, al contrario di quello che succederebbe se, correttamente, presentassi un piano di sviluppo aziendale!!!! Stiamo facendo i GAMBERI!!! Spero arrivi presto una mannaia a limitare queste massacranti follie.

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  2. Gian paolo says:

    Ma possono i Comuni non applicare una Legge Regionale se non dichiarata incostituzionale?

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    • mirko says:

      io credo proprio di no. E come già indicato da qualcuno mi metto nei panni di un qualche responsabile del procedimento che dovrà diffidare o sospendere una DIA ai sensi …. “di una delibera di CC / Giunta ” …. mah ….

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  3. Tobia says:

    Qualcuno sa dire di preciso quanti sono i Comune che hanno già deliberato di non applicare il Piano Casa o di applicarlo con delle limitazioni? Oltre ad Asiago, al Tg3 Regionale di alcuni giorni fà ho sentito di Cortina d’Ampezzo, Padova e Venezia.

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  4. Gian paolo says:

    Cari Signori e’ chiaro che non è una questione di illegittimità! Per la prima volta nella storia di questa Repubblica i sindaci non possono in via clientelere fare concessioni hai propri cittadini a discapito di quelli ad esempio proprietari di seconde case.

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  5. Alberto says:

    La regione del Veneto ha organizzato un corso (impegnativo ma altresì coinvolgente ed appagante) di alta formazione VAS VINCA in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova ed in effetti durante le lezioni è emersa la considerazione se sia sufficiente che un provvedimento venga sottoposto (o meno) alla procedura di VAS anche solo per il fatto che contenga semplicemente la parola piano o programma. Vedo che la legge 32/2013 è stata assegnata alla Direzione urbanistica-paesaggio, sarebbe interessante sapere se è stato coinvolto nell’iter di formazione anche il coordinamento commissioni VAS VINCA NUVV. Sono un po’ preoccupato anche dall’art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001, che vieta la formazione o il rilascio di titoli edilizi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Nel caso sfavorevole sarebbero “compromessi” tutti e tre i piani casa?!

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  6. Stefano Bigolaro says:

    Ciao Dario,
    vedo le due forme di “ammutinamento” al piano casa di cui dai notizia.
    Prescindo dal merito dei contenuti giuridici, e mi limito a guardare al rapporto tra di esse. Sembrano, in effetti, alternative tra loro, ma forse possono anche stare insieme.
    Pensiamo al Comune – “ammutinato 1” – che, con una impostazione più radicale, delibera di disapplicare “in toto” il piano casa perché in contrasto con la normativa comunitaria in tema di Vas (sul presupposto che il piano casa, al di là della sua veste di legge, sia comunque un piano o programma che, per normativa comunitaria, andava assoggettato a Vas in ragione dei suoi effetti sull’ambiente).
    Questo Comune ben può condividere le censure di costituzionalità della legge regionale sviluppate dal Comune di Tombolo nella sua delibera giuntale (è l’”ammutinamento 2” nella Tua numerazione); e potrebbe assumere una analoga delibera.
    Naturalmente, dovrebbe segnalare come prima cosa che la legge regionale è in contrasto con l’ordinamento comunitario (tant’è che la disapplica…); ma tale contrasto rileva anche ai fini dell’incostituzionalità della legge regionale (giacché l’articolo 117 primo comma Cost. stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dalle Regioni nel rispetto della Costituzione ma anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario).
    Questo Comune dovrebbe inoltre togliere anche la conclusione relativa all’affidamento all’Ufficio tecnico della ricognizione delle peculiarità del territorio comunale: la sua prospettiva non è infatti quella di una limitata applicazione del piano casa, ma quella – più drastica – della totale disapplicazione della normativa regionale perché basata su un vizio di fondo (la mancanza di Vas).
    Se poi la Corte, ove investita della questione di legittimità costituzionale, riconoscerà la violazione dell’articolo 117 primo comma Cost. per contrasto con la normativa comunitaria, il Comune avrà una conferma di aver ben operato nel disapplicare il piano casa.
    Quanto ai Comuni che invece non assumeranno la scelta radicale della disapplicazione della legge regionale, essi – in linea di massima – non correranno rischi risarcitori perché non avranno bloccato alcun intervento.
    Per essi l’eventuale sentenza di incostituzionalità della legge regionale non varrà per le situazioni in cui le Dia si siano già consolidate (non voglio complicare troppo il quadro pensando all’autotutela…); ma produrrà effetti per il futuro.
    Quale conclusione? Che il piano casa, come ora concepito dalla legge regionale 32, è un oggetto troppo nuovo per non suscitare dubbi profondi, e reazioni forti negli enti locali (che effettivamente sono stati del tutto privati della possibilità di incidere sugli interventi che potranno essere effettuati sul loro territorio); un oggetto troppo nuovo per non scontare incertezze giuridiche sulla sua stessa struttura.

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