Il CDS afferma che il confinante che perde la visuale sul lago ha interesse a impugnare il titolo edilizio del vicino

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

Segnaliamo la sentenza della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 3696/2013 dell’8/7/2013, che ha riformato la sentenza del TAR Veneto, sezione second, n. 959/2012 (commentata su Venetoius in data 10/07/2012).

Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avvero il permesso di costruire rilasciato al confinante ai sensi del c.d. “Piano Casa”; la motivazione era la seguente: “la parte ricorrente non abbia dato prova, e riscontro alcuno, circa il presumibile danno patrimoniale, o l’eventuale lesione – anche solo potenziale -, che avrebbe potuto subire e, in ciò, al fine di far desumere l’esistenza di un effettivo, differenziato e qualificato, interesse all’annullamento del provvedimento impugnato.” permesso di costruire del vicino.”.

Il Giudice d’appello ha invece affermato, in parziale difformità ad alcuni suoi precedenti citati anche dal TAR Veneto (Sez. IV, Sent., 30-11-2010, n. 8364), che:

 “la regola sancita dall’art. 31, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (secondo cui “chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione”) (…) riconosce una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa. Di conseguenza, è legittimato a impugnare la concessione edilizia ad altri rilasciata chi, lamentando la lesione dell'interesse a godere della veduta, dimostri la titolarità di una costruzione in area limitrofa a quella di esecuzione dei lavori, anche se non abbia fornito la prova che questi ultimi abbiano cagionato un danno, costituendo questa una questione di merito irrilevante sulla condizione dell'azione (cfr. per tutte, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744).

Il ricorrente, che lamentava la perdita della vista del lago di Garda e del contorno montano, per effetto della nuova costruzione, e il deprezzamento che, come conseguenza di ciò, l’immobile di sua proprietà avrebbe subito, ha così  visto riconosciuto il suo interesse a ricorrere.

avv. Marta Bassanese

CDS 3596_2013

 

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