Il TAR mette limiti alle deroghe col piano casa del Veneto

08 Gen 2016
8 Gennaio 2016

Il TAR ha respinto un ricorso in materia di piano casa del Veneto.

Il ricorrente sosteneva che il potere di deroga previsto dalla legge regionale n° 14 del 2009 possa avere per oggetto non soltanto gli indici stereometrici delle costruzioni, ma anche l’area di sedime, la sagoma e la tipologia delle nuove costruzioni nei limiti della compatibilità con le caratteristiche dell’area e del territorio d’intervento.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags: , ,
2 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    In effetti la questione è complessa e controversa ed è stata oggetto di ripetuti quesiti alla regione. Si era cercato, appena uscito il terzo piano casa regionale si vedere se si potesse dare una lettura “restrittiva” dell’articolo 6 della legge in modo tale da consentire che i comuni potessero garantire il rispetto di norme importanti contenute nei propri regolamenti comunali, quali la dotazione dei parcheggi, appunto le norme sulle zone agricole (che in taluni casi , limitano anche il numero di unità realizzabili). In quella sede infatti, era stato segnalato che molti comuni avevano delle proprie norme regolamentari con cui veniva prescritta la realizzazione di due posti auto per ogni nuova unità abitativa prevista e che, rinunciare a tali norme (come a molte altre), avrebbe davvero creato dei danni irreparabili sul territorio, in quanto l’applicazione della quantità dei parcheggi prevista dalla legge statale (1 mq ogni 10 mc di nuova costruzione) sarebbe risultata assolutamente insufficiente. Allora la questione non è stata risolta e così gli attuali titoli edilizi vengono rilasciati in deroga anche a queste norme, oltre a quelle sulle distanze dai confini. Assistiamo così a una completa trasformazione urbanistica di ambiti edificati senza alcun criterio razionale di pianificazione, affermando il principio – nel 2016! – del diritto del prevenuto. E vai, chi prima arriva, prima decide come edificare! Se, chi edifica per primo, costruisce a 2 metri dal confine, non è importante se poi il confinante dovrà arretrare la propria costruzione di 8 metri dal proprio confine. La norma fa trasparire il rispetto del principio di un senso civico esemplare!

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Nelle precedenti sentenze si affermava che il Piano Casa deroga anche alle altezze e alle distanze…

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC