La interpretazione autentica del piano casa sulla distanza dai confini ha davvero risolto il problema sollevato dal TAR Veneto?

03 Gen 2017
3 Gennaio 2017

Riceviamo dal geom. Massimo Neffari e dal geom. Roberto Eberle del Comune di San Vito di Leguzzano una nota che bene evidenzia i dubbi sulla legittimità costituzionale della nuova legge regionale di interpretazione autentica del piano casa, ringraziando sentitamente gli autori per la collaborazione.

Segnaliamo che il Consiglio di Stato ha chiarito che la P.A. deve applicare una legge sospettata di illegittimità costituzionale fino a quando la Corte Costituzionale abbia deciso la questione.

Se la P.A. non fa questo, l'interessato potrebbe impugnare l'atto di diniego, affermando che esso è illegittimo per violazione del principio appena esposto e, a quel punto, il TAR potrebbe decidere se sollevare oppure no la questione di legittimità costituzionale.

Viceversa, se il Comune applicherà la nuova legge di interpretazione autentica, rilasciando il permesso di costruire in deroga alle distanze dai confini o non inibendo una DIA analoga, il TAR potrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale se, per esempio, un vicino facesse il ricorso.

interpretazione-autentica-distanze 

Tags:
11 replies
  1. lorena barro says:

    Buongiorno io dovrei costruire casa con piano casa. Che distanza di confine devo avere con i confinanti? Tenendo presente che sono in zona agricola?

    Rispondi
    • Fiorenza Dal Zotto says:

      La nuova legge regionale n. 14/2019 non prevede deroghe alle distanze dai confini rispetto a quanto previsto ordinariamnete dallo strumento urbanistico comunale e pertanto direi che deve rispettare la distanza dai confini prevista dal PRG o dal PI in vigore nel comune.

      Rispondi
  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    In relazione alla domanda che precede, direi che mi sembra corretta la risposta data dall’amministrazione comunale se antecedente il 31.12.2016, data di entrata in vigore della legge regionale del Veneto n. 30/2016 che contiene, tra le altre cose, anche l’interpretazione autentica degli art. 2, art. 6 e art. 9 della l.r.14/2009 sul piano casa e che prevede anche la deroga alla distanza dai confini contenuta negli strumenti urbanistico comunali. Suggerirei all’interessato di riproporre la richiesta di intervento al comune oggi perché appunto, in applicazione della norma sopra richiamata, a mio parere, opera la deroga anche sula distanza dai confini.

    Rispondi
    • Anonimo says:

      in effetti è antecedente al 31.12.2016. Grazie per la preziosa considerazione.

      Rispondi
      • Anonimo says:

        Quindi se un comune approva un nuovo PI con relative Norme, la possibilità di applicare la deroga delle distanze del Piano Casa, può svanire?

        Rispondi
    • Luciano Vedorin says:

      Avevo rilevato il problema del rispetto delle distanze dai confini, e dei diritti determinati da chi presentava la domanda prima del confinante, ancora nel 2010, tentando di considerare la concomitante istruttoria delle relative richieste; credo con qualche buona ragione che il TAR aveva sostanzialmente avvallato.
      Ora la Regione interviene ad interpretare autentìcamente la norma incriminata.
      Giusta la risposta della ex collega Dal Zotto, almeno alla luce degli elementi nuovi introdotti dal legislatore regionale. Ma quali effetti potrebbero determinarsi alla luce di probabili contenziosi che sicuramente non mancheranno?
      Una cosa manca ancora, e chissà ancora per quanto in questo paese, ovvero la certezza del diritto.
      Non svolgo più mansioni a rilevanza pubblica da diversi anni, ma l’esperienza mi suggerirebbe di consigliare massima cautela.

      Rispondi
  3. Anonimo says:

    Un comune mi ha bocciato un ampliamento di un edificio a distanza inferiore ai 5 metri in quanto le Norme del Piano degli Interventi, quest’ultime approvate successivamente alle Leggi Regionali del Piano Casa , prescrivono gli ampliamenti a distanza maggiore di 5 m. I tecnici del comune sostengono, quindi, che prevalgono le Norme del P.I. in quanto più recenti? Voi che ne pensate?

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Errata corrige: non “Male verificare” , ma “Nel verificare (…)”, scusate il corrrettore automatico fa brutti scherzi

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Nel ricordare che ne parleremo al seminario di spinea il prossimo 20 gennaio, la re introduzione della deroga alle distanze dai confini, ripropone un problema che sembrava superato dopo l’ultima sentenza del TAR veneto sull’argomento ovvero la necessita’ che, a livello istruttorio, ci si organizzi in modo da tenere sotto controllo il rispetto delle norme sulle distanze tra pareti finestrate. Mi spiego: un tizio applica il piano casa per la costruzione di un ampliamento a distanza inferiore di 5 m dal confine e di fronte al suo edificio non vi è nulla. Male verificare la richiesta non rileveremo nulla di irregolare. Se, come capitato, anche il vicino presenta una dia/scia, (ma anche un pdc, è ininfluente il tipo di titolo presentato/richiesto) proponendo un ampliamento a distanza inferiore di 5 m dal confine, la sua richiesta potrebbe risultare regolare in quanto non rappresenta (perché non c’è ancora), l’ampliamento del vicino. Ma l’effetto dei due titoli potrebbe determinare la realizzazione di pareti finestrate a distanza inferiore di 10 m. Come fare? Estendere la verifica istruttoria anche ai titoli edilizi in fase istruttoria e/o rilasciati relativi ai lotti confinanti? Dare avvio del procedimento anche ai proprietari dei lotti confinanti? Qui le questioni si fanno sempre più complicate e temo che si sottovalutino gli effetti di tali decisioni anche nei rapporti di vicinato e nelle delicatissime relazioni tra confinanti.

    Rispondi
  6. LORENZO FONTANA says:

    pur comprendendo le necessità di tutti (cittadini, progettisti, avvocati, ecc) ritengo necessario applicare il p.casa così come vigente e quindi anche con deroga dalla distanza dai confini prevista dal prg locale, SE TALE DEROGA E’ NECESSARIA per la realizzazione dell’ampliamento p.casa. Noi chiediamo dimostrazione / asseverazione del progettista in relazione a quanto sopra indicato. E abbiamo continuato a farlo anche dopo le sent. del Tar. – MIRKO ZAMPIERI COMUNE DI MIRA

    Rispondi
    • Anonimo says:

      io per esempio non riesco a capire se l’interpretazione autentica, data dal consiglio regionale, riguarda esclusivamente gli interventi di cui all’art. 2 c.1 … e non quelli previsti agli art. 2 c.2, art. 3, ecc.

      Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC