Questioni concernenti l’edificazione in zona agricola

10 Lug 2013
10 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 929, affronta alcune importanti questioni concernenti l’edificazione in zona agricola.

Il caso di specie riguarda un permesso di costruire (in ampliamento) in un’area agricola sottoposta a due vincoli di inedificabilità ex art. 7, c. 1, l. r. Veneto n. 58/1978 secondo cui: “All'atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni previste dalla presente legge, verrà istituito un vincolo di “non edificazione” accettato dal Comune, debitamente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari sul fondo di pertinenza dell'edificio richiesto, secondo i limiti fissati agli articoli precedenti”.

Parte ricorrente censura che il permesso di costruire rilasciato dall’Amministrazione comunale violi gli artt. 44 e 45 l. r. Veneto n. 11/2004 disciplinanti l’edificabilità nelle zone agricole. Il T.A.R., però, afferma la legittimità dell’intervento edilizio che, comportando l’edificazione sopra un garage interrato, non determina consumo di suolo agricolo: “2.1 Ai fini della decisione del caso in esame risulta dirimente evidenziare il carattere eccezionale previsto dall’art. 2 della L. Reg. n. 14/2009 (c.d. legge sul piano casa) nella parte in cui detta disciplina consente di derogare alle norme di carattere comunale e, di conseguenza, anche a quei vincoli imposti dal Comune che, in quanto tali, siano assimilabili alle prescrizioni urbanistiche previste nel piano regolatore e negli strumenti di pianificazione del territorio.

2.2 L’esame dell’art. 39 sopra citato, unitamente agli atti in causa, consente di evidenziare come detti vincoli siano stati apposti in funzione dell’avvenuto rilascio dei permessi di costruire che hanno interessato l’immobile di cui si tratta, vincoli che, a tal fine, risultano apposti sul fondo, e non sull’immobile, nell’intento di tutelare il “consumo” del fondo agricolo.

2.3 Si consideri, ancora, che l’esame del contenuto del permesso di costruire ora impugnato consente di evincere come l’Amministrazione comunale abbia espressamente dato conto dell’esistenza di detti vincoli, esaminandone il contenuto in relazione alle caratteristiche dell’area e, concludendo, con l’esprimere una valutazione di inesistenza di pregiudizi nei confronti di terzi correlati alla realizzazione dell’ampliamento richiesto che, è utile ricordarlo, non prevedeva la consumazione di ulteriore suolo agricolo, ma l’edificazione sopra una struttura già esistente”.

Il Collegio, fermo restando che quanto esposto “risulta conforme a quanto previsto dalla L. Reg. 24/85 che, agli artt. 4 e 8, ammettevano l’ampliamento su area agricola fino al limite massimo di 800 mc, ampliamento che si riteneva concesso anche per quanto attiene il vincolo di inedificabilità e in relazione alla tipologia sopra citata”, ritiene “relativi” i vincoli di inedificabilità gravanti sull’area agricola: tali vincoli infatti sono equiparabili alle prescrizioni urbanistiche comunali derogabili dal Piano Casa, al contrario dei vincoli (inderogabili) di inedificabilità assoluta ex art. 3 l. n. 47/1985.

Priva di fondamento è anche l’impugnativa secondo cui l’art. 9 l. r. Veneto n. 14/2009 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso di impedire gli ampliamenti nelle aree dichiarate inedificabili: sul punto si legge che “6.1 Detta norma, nel far riferimento alle aree dichiarate inedificabili con provvedimento amministrativo, prevede una disposizione (la lettera d), diretta ad escludere l’applicazione della c.d. legge sul piano casa in quelle aree ritenute di inedificabilità assoluta, in quanto così classificate da una disposizione di legge o da una sentenza o da un provvedimento amministrativo.

6.2 L’esame del contesto in cui è inserito il riferimento al “provvedimento amministrativo” consente di ritenere come quest’ultimo debba essere necessariamente riferito ai vincoli e alle prescrizioni che trovino il fondamento in una disposizione di carattere nazionale.

6.3 E’ evidente, allora, come detta norma abbia inteso sancire l’inedificabilità di quelle aree sottoposte, ad esempio, ad un vincolo preordinato all’esproprio o a quei vincoli riconducibili all’applicazione di leggi speciali, introducendo una disposizione nell’ambito della quale il riferimento ai “provvedimenti amministrativi” costituisce una “chiosa”, dal carattere evidentemente residuale, di un principio a carattere generale e pur sempre riferito ai vincoli di inedificabilità assoluta”.

Infine, per quanto riguarda i requisiti dell’imprenditore agricolo, il Collegio afferma che: “5. Sul punto va rilevato come sia, l’art. 4 della L. Reg. 24/85 sia, ancora il vigente art. 44 comma 5 della L. Reg. 11/2004, consentono l’edificazione, seppur entro un determinato limite di volumetria, prescindendo dal requisito soggettivo sopra individuato e, ciò, nel momento le disposizioni di cui si tratta fanno riferimento alle costruzioni e ai fabbricati esistenti in zona agricola.

5.1 E’, inoltre, necessario considerare che l’art. 5 della L. Reg. n.30/2010 ha di fatto introdotto un’interpretazione “autentica” dell’art. 44 sopra citato, rendendo ammissibili gli interventi previsti nella stessa disposizione e, ciò, a prescindere sia dal possesso del requisito soggettivo sopra ricordato sia, ancora, della presentazione del piano aziendale”.

dott. Matteo Acquasaliente

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