In materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all’estero la giurisdizione spetta al giudice ordinario

12 Ago 2013
12 Agosto 2013

Lo specifica la sentenza del TAR Veneto n. 988 del 2013.

Scrive il TAR: "Considerato preliminarmente che il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, avendo le Sezioni Unite della Cassazione civile, con sentenza 6 febbraio 2009 n.2867, precisato che in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (art. 5 l. 23 ottobre 1985 n. 595 e decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, - come nella specie- giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni, stabilendo che la giurisdizione ordinaria sussiste anche laddove la p.a. rigetti l'istanza, assumendo che in Italia vi sono strutture pubbliche o convenzionate in condizione di erogare il servizio per il quale si chiede il rimborso, poiché si è di fronte a valutazioni tecnico-discrezionali, che non denotano un potere di supremazia dell'amministrazione. È irrilevante, in termini di riparto della giurisdizione, che l'intervento o la cura concernano una situazione grave ovvero ordinaria; che la sig.ra C. ha richiesto l’autorizzazione a fruire di cure all’estero in quanto le terapie richieste non sono svolte in Italia, allegando dunque l’impossibilità, a suo giudizio, di trovare adeguata tutela clinica presso i centri presenti sul territorio nazionale, paventando inoltre un progressivo peggioramento delle proprie condizioni di salute. che anche questo tribunale ha affermato detto principio con decisione 23 febbraio 2010, n. 504...".

sentenza TAR Veneto 988 del 2013

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