Anche un diniego di sanatoria può essere illegittimo per difetto di motivazione

27 Nov 2013
27 Novembre 2013

Anche un esempio di questo è contenuto nella sentenza del TAR Veneto n. 1270 del 2013.

Si legge nella sentenza: "Il ricorso è fondato.
1. In particolare merita accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati. In proposito, deve osservarsi,  innanzitutto, che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato. In particolare, in caso di domanda di titolo abilitativo edilizio, poiché il presupposto per il rilascio dello stesso è la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alla normativa urbanistico edilizia vigenti, il provvedimento di diniego, per essere legittimo, deve contenere una specifica esposizione delle ragioni di contrasto del progetto con le norme che regolano gli insediamenti sul territorio. Ciò premesso, nel caso di specie, il Comune di Lazise avrebbe dovuto dar conto in motivazione delle specifiche e reali ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria; ragioni che non potevano che essere il frutto di un’attività vincolata, consistente nella verifica della conformità o meno dell’intervento edilizio in questione con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Invece, nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, il Comune di Lazise (Ufficio edilizia privata) ha comunicato al ricorrente che la sua domanda di sanatoria edilizia, presentata ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001, non poteva essere accolta, e ciò richiamando unicamente il parere della Commissione Edilizia Integrata, la quale ultima si era espressa nei seguenti termini: “Esaminati gli elaborati allegati alla richiesta di sanatoria ai sensi del DPR 380/2001, si rigetta l’istanza di sanatoria e si esprime parere favorevole al prosieguo dell’iter di legge in materia di abusi edilizi. Si evidenziano inoltre le seguenti carenze documentali, che dovranno essere ottemperate in caso di presentazione  di regolare istanza di sanatoria:…”. E’ evidente che il provvedimento di diniego di sanatoria in esame è viziato per carenza assoluta di motivazione, come denunciato dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, non essendo state affatto indicate le effettive ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, e ciò in violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
2. In ogni caso, il diniego di sanatoria risulta illegittimo anche nel caso in cui si volesse porre a fondamento motivazionale dello stesso la mancata integrazione della documentazione richiesta dal Comune. Ed infatti, come rilevato dal ricorrente, l’amministrazione comunale era in possesso di tutti gli elementi necessari e sufficienti per poter provvedere sull’istanza.
2.1. In particolare, non risulta, che gli interventi realizzati dal ricorrente (elevatore e cappotto termico) siano in contrasto le norme legislative o con quelle dettate dagli strumenti urbanistici vigenti e, comunque, pena la violazione del divieto di aggravare il procedimento di cui all’art. 1 della L. 241/1990, non può l’amministrazione onerare, genericamente, l’istante di “dimostrare il requisito della doppia conformità delle opere oggetto di regolarizzazione”, senza che la stessa, in seguito all’idonea istruttoria che le compete, abbia previamente segnalato quali possano essere le criticità dell’intervento sotto tale profilo, anche rispetto a quanto asseverato nella relazione illustrativa allegata all’istanza. Peraltro, quanto alla dimostrazione del rispetto delle distanze, pure genericamente pretesa dall’amministrazione, almeno dalle fotografie depositate in atti, non risulta la presenza di edifici vicini che possano essere interessati da una violazione delle norme in tema di distacchi".

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