La circolazione stradale può essere limitata per “tutelare la quiete dei cittadini residenti”

26 Mar 2014
26 Marzo 2014

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 282 del 2014.

Si legge: "2. E’ infondato il primo motivo, mediante il quale si sostiene la violazione degli artt. 6 e 7 del D.L. 34/92 n. 285, nella parte in cui prevede la necessità che i provvedimenti di limitazione alla circolazione siano motivati sulla base di argomentazioni, tassativamente individuate dalle disposizioni sopra citate.

2.1 Per la ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto riferita alla necessità di tutelare la “quiete dei cittadini residenti” non rientrerebbe nelle ipotesi e nelle fattispecie di cui agli articoli in questione.

2.2 Contrariamente a quanto argomentato deve ritenersi rispettato l’onere motivazionale a carico dell’Amministrazione comunale e, più in generale, le prescrizioni contenute negli art. 6 e 7 del D. L. n. 285/1992.

2.3 Sul punto va rilevato come il riferimento alla “quiete dei cittadini residenti” integra una nozione suscettibile di confluire nella tutela della salute e dell’ordine pubblico, principi questi ultimi in considerazione dei quali risultano ammissibili i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati sulla base delle disposizioni sopra citate.

2.4 Va, altresì, rilevato che la Corte Costituzionale, nel ribadire la necessità di ottemperare al disposto di cui all’art. 16 della Costituzione, ha avuto modo di precisare che, i principi relativi alla libertà di circolazione e alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, non precludono al Legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento  della popolazione (si veda Corte Costituzionale n. 264/1996 e n. 12 del 1965 e sent. n. 64 del 1963).

2.5 In particolare si è sancito che l'uso delle strade, specie per quanto riguarda i mezzi di trasporto, “può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere”.

2.6 Si è, altresì, precisato che “la tipologia dei limiti deve essere articolata tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato”.

3. Si consideri, ancora, che la disciplina vigente al momento di emanazione del provvedimento di cui si tratta aveva già rilevato come la limitazione del rumore nelle ore notturne costituisse un elemento idoneo per circoscrivere, a sua volta, l’inquinamento acustico nei centri abitati (si veda per esempio l’art. 2 comma 1 lett.a) della L.n. 447/1995).

4. Nel caso di specie l’Amministrazione comunale, lungi dall’inibire in assoluto detto diritto di circolazione, si era limitata ad adottare un provvedimento di limitazione parziale della circolazione (dalle ore 20.00 alle 06.00), peraltro circoscritto non alla totalità degli automezzi, ma solo a quelli la cui massa fosse superiore a 35 q.

5. Detto provvedimento era stato adottato sulla base di una nota della USLL del 29/08/1997 che aveva analizzato l’esistenza di una situazione di “disturbo” correlata al traffico di mezzi pesanti, in partenza e in arrivo dai depositi della ricorrente, sulla base di un’articolata analisi dello  stato del manto stradale e del traffico esistente in varie ore della giornata.

6. Ne consegue che il provvedimento adottato, lungi da incidere in senso assoluto sulla libertà di circolazione di cui all’art. 16 e 41 della
Costituzione, risultava introdurre una limitazione proporzionale, contemperando detto principio con la necessità di garantire un
altrettanto determinante diritto alla tutela della salute e al benessere degli abitanti del luogo.

7. Sussiste pertanto, un corretto rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito, così come risultano esistenti gli ulteriori
presupposti della “necessarietà” della limitazione sancita con il provvedimento impugnato e, ancora, l’ulteriore circostanza della sua
“adeguatezza” e, ciò, in ottemperanza a quei principi giurisprudenziali già citati anche da parte ricorrente (consiglio di Stato n. 485/1991 e TAR Lombardia Brescia n.10/2011). 

8. Si consideri, in ultimo, come l’adozione delle delibere in materia di circolazione stradale costituisce espressione di un potere di
discrezionalità tecnica insindacabile da parte di questo Tribunale, al di la delle ipotesi di eccesso di potere peraltro insussistenti nel caso di specie ( T.A.R. Salerno, Campania, sez. II del 05/05/2011 n. 876).

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 282 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC