La revisione della patente di guida
L'articolo 128 del codice della strada stabilisce che: "1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica".
Il TAR si occupa della discrezionalitĂ tecnica di questo provvedimento.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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