La revoca dell’accesso stradale ex art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/1992 è illegittimo senza indennizzo?
Il TAR Friuli Venezia Giulia esclude l'efficacia abrogativa dell’articolo 21 quinquies L. n. 241/1990 (introdotto dall’articolo 14 L. n. 15/2005) rispetto all’articolo 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/1992: di conseguenza, la revoca dell'accesso stradale non richiede la previsione di un indennizzo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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