La rilevanza del parere dell’Ordine dei farmacisti nella istituzione di nuove farmacie

26 Feb 2014
26 Febbraio 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 915 del 2014.

Scrive il Consiglio di Stato: "4.6. Il vizio, secondo il ricorrente, consisterebbe in ciò: che la modifica apportata nella fase terminale del procedimento non è stata preceduta dall’acquisizione del parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti.

Il Collegio osserva che l’art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dal decreto legge n. 1/2012, dispone che l’individuazione delle zone di pertinenza delle farmacie sia fatta «sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio». Che si tratti di pareri obbligatori non vi è dubbio, ma è altrettanto certo (vista la formulazione della norma) che non sono vincolanti.

In questo caso, il Comune ha chiesto il parere dell’Ordine sottoponendogli il progetto complessivo della modifica della pianta organica dell’intero Comune, conseguente all’inserimento delle nuove sette sedi istituite in applicazione del decreto legge n. 1/2012.

E’ pacifico (nulla essendo stato dedotto in contrario) che il parere favorevole espresso dall’Ordine riguardava il progetto nel suo insieme, senza specifici riferimenti a dettagli determinati, cui l’Ordine mostrasse di attribuire particolare rilievo. Allo stesso modo si può considerare pacifico che, a parte la modesta variazione concernente il confine tra la nuova farmacia n. 30 e quella dell’attuale appellante, la pianta organica definitivamente approvata coincide con il progetto sul quale l’Ordine aveva espresso parere favorevole.

Ciò posto, la questione sollevata dall’appellante si può formulare in questi termini: se l’autorità procedente, dopo avere acquisito il parere (obbligatorio ma non vincolante) dell’Ordine su un determinato progetto di pianta organica, fosse vincolato ad approvare il progetto esattamente con quella medesima configurazione, e non potesse, quindi, apportare alcuna variazione (ancorché minima) senza chiedere nuovamente il parere.

4.7. Alla questione così posta, il T.A.R. ha risposto che trattandosi, nella specie, di una modestissima variazione, l’autorità procedente non fosse tenuta a chiedere nuovamente il parere dell’Ordine.

Questo Collegio ritiene di poter confermare la decisione.

Si è già detto che la variazione avversata dal ricorrente appare di modestissimo rilievo se si ha riguardo solo al problema della configurazione delle zona n. 30, e alla sua confinazione rispetto alla zona dell’attuale appellante; si capisce che ancor più modesto, e sostanzialmente trascurabile, è l’impatto di detta variazione rispetto alla sistemazione generale delle nuove sette sedi farmaceutiche nel contesto dell’intero territorio comunale.

D’altra parte il parere favorevole dell’Ordine riguardava, appunto, la sistemazione generale delle nuove farmacie e non si pronunciava sui minuti aspetti delle rispettive perimetrazioni.

In questa situazione, l’autorità procedente poteva legittimamente ritenere che eventuali piccole variazioni di dettaglio, tali da non alterare il quadro complessivo, fossero compatibili con il parere già acquisito; e poteva quindi apportarle senza chiederne un secondo.

Tale interpretazione del parere (ossia che l’Ordine abbia espresso parere favorevole all’impostazione complessiva della pianta organica, senza escludere la possibilità di aggiustamenti marginali) è comprovata dal comportamento successivo dello stesso Ordine; quest’ultimo, infatti, benché evocato nel presente giudizio sia in primo che in secondo grado ha mantenuto il silenzio, mostrando in modo non equivoco di non avere interesse all’oggetto della controversia".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS n. 915 del 2014

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