Revoca dell’accesso a strade pubbliche da fondi o fabbricati laterali ex art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 285/2002
Il TAR Friuli Venezia Giulia afferma che il potere di revoca delle autorizzazioni stradali può essere esercitato anche al di fuori dei limiti indicati dal comma 5, dell’articolo 27, D.Lgs. n. 285/1992, e, quindi, sia in presenza di qualsivoglia sopravvenienza, sia all’esito di una rinnovata ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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