Rimozione dell’amianto ed ordinanza contingibile ed urgente

12 Feb 2014
12 Febbraio 2014

Il T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, nella sentenza del 06 febbraio 2014 n. 337, si occupa del rapporto tra l’obbligo di rimozione del cemento-amianto e l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente.

Alla luce sia del D.M. 06.09.1994 sia della legge n. 257/1992 non pare esserci un obbligo cogente e generalizzato di rimozione e/o smaltimento del cemento-amianto laddove esso sia in buone condizioni, come sottolinea anche la parte ricorrente: “È contestata la ricorrenza dei presupposti per far luogo all’emanazione dell’ordinanza contingibile ed urgente, che si è basata sull’ispezione della P.M., la quale si è limitata ad effettuare delle fotografie al tetto della chiesa, senza considerare che la presenza di materiali contenenti amianto non comporta di per sé un pericolo per la salute (DM 6/9/1994), occorrendo appurare la loro friabilità e considerare che la rimozione non è l’unico metodo di bonifica, essendone previsto anche l’incapsulamento”.

Al contrario, i Giudici sembrano far coincidere la presenza incontestata del cemento-amianto con la sua pericolosità atteso che: “Posto che la presenza (incontestata) di materiale contenente amianto sul tetto della Chiesa Madre di Grottaglie costituisce fonte di pericolo per la privata e pubblica incolumità, così da giustificare l’emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente, la stessa non sfugge però alla necessità di un’adeguata istruttoria, dalla quale risultino quali specifiche prescrizioni debbano essere osservate, al fine di rimuovere la situazione pregiudizievole”.

Nel prosieguo della sentenza, però, correttamente si legge che l’ordinanza de qua è illegittima perché priva di adeguata istruttoria e motivazione, atteso che la rimozione del cemento-amianto non è ex se l’unica possibile forma di bonifica: “Nel caso di specie, l’esame del D.M. 6 settembre 1994 (“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”) mostra la necessità di avere riguardo all’effettiva consistenza del materiale, dovendo dipendere da esso la scelta del metodo di bonifica, tra quelli indicati all’art. 6 (rimozione; incapsulamento; confinamento).

Con detta norma tecnica sono dettate le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica, precisando espressamente che <<un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto>>.

A ciò consegue che l’ordinanza impugnata, priva di istruttoria e di motivazione in ordine alla scelta di rimuovere la copertura della chiesa, palesa una inesatta modalità di esercizio del potere, astrattamente idoneo (per quanto detto) ad aggravare il fenomeno anziché risolverlo, allorché sia dimostrato che la rimozione costituiva una cattiva scelta per prevenire il pericolo alla salute pubblica.

Il provvedimento è pertanto illegittimo, per il denunciato vizio di difetto di istruttoria, e va conseguentemente annullato”.

 Lo scrivente è consapevole dell’estrema pericolosità e dei gravi danni fisici-psicologici-morali che l’esposizione continua, ma anche sporadica, alle fibre contenenti amianto causa alle vittime - ma anche ai loro familiari - sia nei luoghi di lavori sia nelle abitazioni private. Allo stato attuale, però, dalla legislazione vigente sembra davvero difficile affermare l’esistenza di un obbligo cogente di rimozione dello stesso, se esso non sia friabile e in cattivo stato manutentivo. Ovviamente ciò non esime i proprietari degli edifici aventi una copertura in cemento-amianto dal porre in essere l’obbligatoria valutazione del rischio dello stato del tetto; analogamente i vicini e/o i soggetti direttamente interessati possono sollecitare le autorità competenti - in primis l’A.R.P.A.V. - a verificare il rispetto del suddetto obbligo.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Puglia Lecce n. 337 del 2014

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