L’incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di professore
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione appare "abrogativa" di quanto disposto dal comma 15 dell’art. 508 del decreto legislativo 297/1994 ed il comma 6 dell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001.
Infatti, in particolare l’art. 15 succitato dispone che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario d’ insegnamento e di servizio.
La posizione della Cassazione è in aperto contrasto con la suddetta normativa di riferimento ed anche alla prassi che tollerava una interpretazione estensiva a tutte le materie circa la possibilità di svolgere l’attività professionale di Avvocato accanto a quella di insegnamento.
Post di Gianmartino Fontana Avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!