L’incompatibilità tra la professione di avvocato e quella di professore

26 Nov 2015
26 Novembre 2015

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione appare "abrogativa"  di quanto disposto dal comma 15 dell’art. 508 del decreto legislativo 297/1994 ed il comma 6 dell’art. 53 del decreto legislativo 165/2001.

Infatti, in particolare  l’art. 15 succitato dispone che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione  docente e siano compatibili con l’orario d’ insegnamento e di servizio.

La posizione della Cassazione è in aperto contrasto con la suddetta normativa di riferimento ed anche alla prassi che tollerava una interpretazione estensiva a tutte le materie circa la possibilità di svolgere l’attività professionale di Avvocato accanto a quella di insegnamento.

 Post di Gianmartino Fontana Avvocato

 

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

 

 

Tags: ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC