Chi non ha presentato una domanda di partecipazione può impugnare gli atti della procedura diretta all’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale?

08 Gen 2014
8 Gennaio 2014

Risponde di no il TAR Veneto nella sentenza n. 1409 del 2013.

Scrive il TAR: "2.1 Per quanto concerne in particolare la procedura diretta all’assegnazione degli alloggi di proprietà comunale va rilevato come, con il ricorso e i successivi motivi aggiunti, si siano impugnati una pluralità di provvedimenti, che vanno dalla delibera della Giunta Comunale di Cortina d’Ampezzo n. 205 del 20 Dicembre 2011, con la quale sono stati sanciti gli “indirizzi politico amministrativi per la predisposizione di un Bando per la locazione di unità abitative di proprietà comunale”, sino all’impugnazione del relativo bando e della graduatoria.
2.2 Sul punto risulta dirimente constatare, al fine della pronuncia di inammissibilità, come tali impugnative siano state proposte con riferimento ad una procedura in cui l’attuale ricorrente aveva ritenuto di non proporre alcuna domanda di partecipazione.                                                                                                                                                                                         

2.3 Detta fattispecie è stata oggetto di un costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato anche di recente (per tutti si veda Cons. Stato Sez. III, 17-06-2013, n. 3324) e riferito alla disciplina dei contratti pubblici, fattispecie che è possibile applicare al caso in questione in considerazione di un’evidente analogia con le procedure di selezione dei partecipanti poste in essere dal Comune di Cortina. L’orientamento sopra citato prevede che “Nelle controversie riguardanti l'affidamento di contratti pubblici la legittimazione al ricorso spetta, di massima, salvo ipotesi residuali e tassative individuate dalla giurisprudenza, esclusivamente ai soggetti che abbiano partecipato alla gara, poiché solo a tale qualità si riconnette l'attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela. L'interesse c.d. strumentale al conseguimento del bene della vita consistente nell'affidamento dell'appalto resta, quindi, condizionato al positivo riscontro della legittimazione al ricorso. L'onere di presentazione della domanda di partecipazione ai fini della qualificazione dell'interesse all'impugnazione viene meno solo: a) nella contestazione in radice della scelta della stazione appaltante di indire la procedura di scelta del contraente; b) nei giudizi introdotti ad iniziativa dell' operatore economico di settore avverso un affidamento diretto o senza gara; c) in presenza di clausole del bando che si qualifichino escludenti in relazione alla previsione di  determinati requisiti di partecipazione”.
2.4 Analoghe pronunce (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 07-11-2012, n. 2686) hanno previsto che l'impugnazione di un bando di gara è consentito alle imprese che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara medesima, soltanto nell’ipotesi in cui – evidentemente eccezionale - il bando stesso contenga delle norme che non consentano la partecipazione alla gara indetta, nel senso che se le imprese suddette avessero partecipato alla gara, sarebbero state sicuramente escluse.
2.5 L’analisi della fattispecie ora sottoposta a questo Collegio consente di rilevare l’inesistenza di quelle ipotesi eccezionali sopra ricordate e, ciò, considerando come nel ricorso proposto non sia stato dedotto alcun vizio suscettibile di impedire la partecipazione dell’attuale ricorrente.
2.6 La parte ricorrente, non presentando alcuna domanda di partecipazione, si è implicitamente autoesclusa dall'ulteriore corso della procedura, determinando il venir meno di un qualsiasi legittimazione e interesse all’annullamento degli atti impugnati.
3 E’, infatti, del tutto evidente che l’eliminazione dall’ordinamento degli atti, riferiti alla procedura di assegnazione degli alloggi di proprietà comunale, non determinerebbe alcun beneficio dell’attuale parte attrice che, in quanto tale, non potrebbe ottenere l’assegnazione di alcuno degli immobili di cui si tratta, considerando peraltro come i relativi contratti di locazione siano stati sottoscritti, senza peraltro risultare oggetto di specifica impugnazione.

...

6. Analogamente inammissibile è l’impugnativa proposta avverso gli atti relativi all’assegnazione di alloggi a servizio a dipendenti del Comune (e assimilati) di Cortina d’Ampezzo e, ciò, considerando come la parte ricorrente non abbia provveduto ad impugnare il provvedimento di esclusione.
6.1 Sul punto va ricordato che per un costante orientamento (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 11 del 2010), si è previsto che, nel caso in cui l'amministrazione abbia emanato un provvedimento di esclusione, il concorrente non ha la legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione, a meno che non ottenga una pronuncia di accertamento della illegittimità dell'esclusione. Si è sancito, infatti, che la determinazione di esclusione, non impugnata o non annullata, cristallizza definitivamente la posizione sostanziale del concorrente, ponendo quest’ultimo nella stessa situazione soggettiva di colui che sia rimasto estraneo alla gara, in quanto titolare di un interesse di mero fatto (Consiglio di Stato n. 6711/2011).
6.2 Un ulteriore decisione in materia di rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale (Cons. Stato Ad. Plen., 07-04-2011, n. 4) ha, seppur indirettamente, confermato il principio sopra ricordato, disponendo che “la mera partecipazione (di fatto) alla gara non è sufficiente ad attribuire la legittimazione al ricorso. Pertanto la definitiva esclusione o l'accertamento dell'illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. La legittimazione al ricorso deve essere correlata ad una situazione differenziata, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Tale regola, ormai consolidata, subisce alcune deroghe, concernenti, rispettivamente: a) la legittimazione del soggetto che contrasta, in radice, la scelta di indire la procedura; b) la legittimazione dell'operatore economico "di settore", che intende contestare un "affidamento diretto" o senza gara; c) la legittimazione dell'operatore che impugna una clausola del bando "escludente", in relazione alla illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione”.

sentenza TAR Veneto 1409 del 2013

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