Come influisce sul termine per fare ricorso l’erronea indicazione del Comune circa il periodo di pubblicazione di una deliberazione

30 Mag 2014
30 Maggio 2014

Segnaliamo su questa particolare fattispecie la sentenza del TAR Veneto n. 590 del 2014.

Si legge nella sentenza: "1. In primo luogo va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di tardività proposta avverso il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti.

1.1 L’esame della documentazione prodotta dalle parti, unitamente alle successive memorie, ha permesso di verificare come la parte ricorrente sia stata indotta in errore, nell’impugnare gli atti sopra citati, dalla dicitura apposta sulla delibera n. 29 del 06/06/2012, in calce alla stessa e nella parte in cui prevede espressamente - nella sezione riservata alla pubblicazione all’Albo” -, che, “copia del presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo on line ove pertanto rimarrà dal 28/06/2012 al 13/07/2012”.

1.2 Al fine di dimostrare la fondatezza dell’eccezione di tardività l’Amministrazione comunale ha depositato il referto di pubblicazione
dal quale si evince come la delibera in questione sia stata effettivamente pubblicata, non nelle date sopra ricordate, bensì in un momento antecedente e, quindi, a partire dall’11 Giugno 2012. Laddove quest’ultimo termine fosse risultato incontrovertibile avrebbe
determinato un’inevitabile pronuncia di tardività degli atti ora impugnati e, ciò considerando come il ricorso di cui si tratta sia stato notificato in data 25 Ottobre 2012.

1.3 Sul punto va preliminarmente chiarito, anche al fine di contrastare quanto asserito dalle parti resistenti, che il termine per proporre l’impugnazione inizia a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione e, ciò, secondo quanto stabilito da un costante orientamento  giurisprudenziale (per tutti si veda Cons. Stato Sez. V, 21-12-2010, n. 9314) nella parte in cui ha sancito che “il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso le deliberazioni comunali decorre, per i soggetti non direttamente contemplati, dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio. L'art. 21 comma 1 della legge 1034 del 1971, nel regolare la decorrenza del termine decadenziale per la notifica del ricorso è stato costantemente ed univocamente interpretato nel senso che la pubblicazione di un provvedimento in appositi albi, quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza erga omnes, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. III, n. 1261/1999)”.

1.4 Detto termine di decorrenza deve necessariamente tenere conto delle “peculiarità” del caso di specie nell’ambito del quale è evidente che “l’erronea” indicazione contenuta nella delibera ha indotto in “errore” il ricorrente che, a sua volta, ha confidato nella correttezza dei termini sopra citati, ponendoli a fondamento nel calcolo del periodo di tempo entro i quali poteva proporre una valida impugnazione.

1.5 Ciò premesso è allora possibile ritenere che il comportamento dell’Amministrazione comunale abbia determinato il venire in essere di quelle “oggettive ragioni di incertezza” in base alle quali si ritiene esistente l’errore scusabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Codice del processo Amministrativo, nel rispetto di quanto previsto da un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti Cons. Stato Sez. IV, 20-12- 2013, n. 6112). 

1.6 L’applicazione di detti principi consente di ritenere ora legittima, non solo l’impugnazione proposta avverso il ricorso principale, ma anche per quanto concerne i successivi motivi aggiunti e, ciò, anche considerando come la proposizione di questi ultimi è stata determinata  sia, dall’emanazione di atti successivi (approvazione del PUA e del permesso di costruire) sia, ancora, dall’acquisizione di ulteriore documentazione resa disponibile da parte del Comune di Oderzo".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 590 del 2014

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