Da quando decorre per il confinante il termine per impugnare il titolo edilizio del vicino

05 Mag 2014
5 Maggio 2014

Segnaliamo sulla, questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 1951 del 2014: "4.- E’ fondata l’eccezione di tardività del ricorso n. 23 del 1986, con il quale R.  ha chiesto l’annullamento della concessione edilizia n. 56/84. Risulta che detta concessione edilizia, relativa alla realizzazione di una piscina su lotto limitrofo di proprietà di P. e G., fu rilasciata dal Sindaco di Maratea in data 12 dicembre 1984. I lavori furono ultimati nella primavera del 1985 e di ciò era a conoscenza la ricorrente che nell’esposto - denuncia inviato al Pretore di Lauria, affermava che “nella primavera del 1985, i coniugi P. – G. completavano nella loro proprietà la costruzione di una piscina parzialmente sopraelevata sulla quota di campagna e circondata da un ampio solarium sotto cui erano stati ricavati ambienti di uso non noto e muniti di porta di accesso e di finestre…”. Inoltre la ricorrente depositava a corredo dell’esposto - denuncia un’ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi, risalente al tempo in cui i lavori erano in corso. Esiste dunque certezza, atteso il valore confessorio dell’esposto – denuncia che la ricorrente sicuramente dalla primavera del 1985, ma già in data antecedente, era a conoscenza dell’effettuazione di lavori edilizi nel lotto limitrofo. E’ principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione del titolo abilitativo rilasciato a terzi, la piena conoscenza dell’atto deve essere ancorata all’ultimazione dei lavori, oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed in equivoco le essenziali caratteristiche dell’opera per un’eventuale non conformità urbanistico –  edilizia della stessa (cfr. per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2011, n. 5346; 24 gennaio 2013, n. 433; 21 gennaio 2013, n. 322). Nel caso, la non conformità edilizia risultava sin dall’avvio dei lavori, atteso che la ricorrente ha lamentato la violazione delle NTA con riguardo agli indici edilizi, assumendo che la volumetria edificabile in quel lotto era completamente esaurita, sicché nessun intervento edilizio era più possibile. La situazione di fatto e la piena conoscenza del momento di ultimazione dei lavori è equivalente, ai fini dell’impugnazione, alla conoscenza della concessione edilizia, non essendo in alcun modo differibile il termine di impugnazione imposto dalla norma processuale a pena di decadenza. Nemmeno la qualificazione della violazione edilizia come reato permanente o illegittimità permanente influisce sulle regole processuali che stabiliscono termini di decadenza per l’esercizio dell’azione giurisdizionale volta all’annullamento degli atti amministrativi illegittimi. Peraltro, la previsione abbastanza elastica dell’art. 41 del c.p.a. e prima dell’art. 21 della l. n. 1034 del 1971, che àncora il termine iniziale alla piena conoscenza, consente all’interessato di avvalersi di una dilatazione dei termini, che nel caso erano abbondantemente decorsi al momento della notifica del ricorso. Erroneamente, quindi, il giudice di primo grado ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, sull’assunto della necessità della piena conoscenza del titolo ai fini della proposizione della domanda giudiziale, mentre la ricorrente era a conoscenza da tempo risalente dell’esecuzione dei lavori nel lotto attiguo".

Dario Meneguzzo - avvocato

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