Il difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c.

24 Lug 2013
24 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 934, si occupa del difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c. secondo cui: “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi .

Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza , o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Il T.A.R., in particolare, compie un excursus normativo circa la portata di tale articolo sottolineando che: “secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. da ultimo, l’ordinanza n. 26465 del 09/12/2011) “il nuovo testo dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui il giudice, che rilevi la nullità della procura, assegna un termine per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa, non ha portata meramente interpretativa e non si applica, perciò, retroattivamente, atteso il tenore testuale fortemente innovativo della norma”.

Sicché non è sostenibile la tesi del carattere meramente interpretativo e della conseguente applicabilità retroattiva della norma dell'art. 182 c.p.c., secondo comma, come modificata dalla L. n. 69 del 2009.

Invece, secondo l’art. 182 c.p.c., secondo comma, nel testo ante riforma applicabile al caso in esame, può essere ammessa la sanatoria del vizio di rappresentanza processuale, nel caso in cui la società si costituisca a mezzo dell’organo al quale spettano effettivamente i poteri, ma naturalmente, se ed in quanto non si siano nel frattempo verificate decadenze; così non si sana l’impugnazione proposta dall’organo privo di poteri se la società o l’ente si costituisce con l’organo munito di poteri e ratifica dopo la decorrenza del termine per impugnare (cfr. Cass. n. 229/1980).

In proposito la Cassazione ha sempre affermato il principio per cui la sanatoria retroattiva della carenza di legittimazione processuale incontra l'insuperabile limite delle decadenze verificatesi a causa dello spirare del termine per proporre appello o ricorso per Cassazione (cfr., da ultimo, la sent. n. 3700/2012), con conseguente formazione del giudicato per difetto di tempestiva impugnazione”.

Tali principi - prosegue il T.A.R. - risultano applicabili anche al processo amministrativo con riferimento al termine per proporre il ricorso “con la conseguenza che (non trovando applicazione ratione temporis la previsione dell’efficacia totalmente retroattiva della ratifica di cui al nuovo testo dell’art. 182, 2° comma c.p.c.) la ratifica degli atti processuali del falsus procurator ad opera dell’organo societario effettivamente legittimato, non è efficace dopo la scadenza del termine per proporre ricorso.

Ciò in quanto gli effetti del ricorso non assistito da una valida procura ad litem non sono soggettivamente imputabili alla parte che il procuratore costituito dichiari di rappresentare, bensì o allo stesso procuratore in proprio (nel caso limite di inesistenza della procura) ovvero (in caso di procura rilasciata da soggetto privo dei poteri di rappresentanza processuale dell'ente per cui dichiara di agire) al sedicente rappresentante: sicché è palese che, nell'uno come nell'altro caso, né in capo al difensore né al procuratore processuale senza poteri è ravvisabile alcuna propria legittimazione rispetto alla causa che dichiarano di proporre in nome altrui, e di ciò il giudice deve dar atto dichiarando in capo a costoro (cioè al soggetto che è effettivamente costituito in giudizio) il difetto di legittimazione e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda. Né la ratifica, da parte del rappresentante, della procura al difensore per difendere la società in giudizio, conferita dal predetto soggetto sprovvisto di potere di rappresentanza, costituisce atto idoneo a conferire la legittimazione processuale a chi ne è privo (cfr. Cons. Giust. amm. sic. n. 191/2006)”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 934 del 2013

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