Il TAR Veneto fa il punto sul giudizio di ottemperanza

23 Ott 2014
23 Ottobre 2014

Il T.A.R. Veneto chiarisce la portata e la natura del giudizio di ottemperanza. In questo procedimento i Giudici, dopo aver esattamente individuato il giudicato formatosi, devono limitarsi a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza non eseguita e non possono analizzare e/o valutare elementi estranei od ulteriori ad essa.

Ecco il passo saliente della sentenza n. 1321 del 2014: “2. Sul punto è necessario richiamare alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa che ha precisato contenuto e limiti del giudizio di ottemperanza, e che, applicati al caso di specie, inducono alla reiezione delle domande proposte.

E’ in primo luogo necessario tener presente che il giudice amministrativo nel giudizio volto ad ordinare all’Amministrazione l’ottemperanza alle sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, deve limitarsi ad usare poteri sostitutivi di "stretta esecuzione", in quanto l'esercizio di poteri di attuazione suscettibili di modificare il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all'ambito della sua giurisdizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1143).

La verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire l'utilità o il bene della vita già riconosciuto in sede di cognizione, deve condursi nell'ambito del medesimo quadro processuale che ha costituito la base fattuale e giuridica della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; id. 28 dicembre 1999, n. 1964).

Ciò comporta la necessità che il giudice dell'ottemperanza svolga preliminarmente un’attività di interpretazione del giudicato, al fine di chiarire e precisare il contenuto del comando, e tale attività è astretta sulla sequenza “petitum - causa petendi - decisum” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; id. 28 dicembre 1999, n. 1963; Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075)

Ne consegue l’impossibilità di riconoscere un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1321 del 2014

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