In materia di sequestro cautelare c’è la competenza del Giudice Ordinario

17 Giu 2014
17 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 13 giugno 2014 n. 834 afferma che in materia di sequestro cautelare ex L. 689/1981 vi è la competenza del Giudice Ordinario: “Trattasi, dunque, di atti che ineriscono ad un procedimento diretto alla irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981, con riferimento ai quali, ex art. 22 della citata legge n. 689, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Nella suddetta materia, infatti, la giurisprudenza amministrativa, esprimendo un orientamento condivisibile e con riferimento al quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi, ha avuto modo di chiarire che la giurisdizione sul provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo spetta al giudice ordinario, inerendo ad un procedimento volto all’irrogazione di sanziona amministrativa (a titolo esemplificativo TAR Basilicata, 5 settembre 2011, n. 459; TAR Campania, Napoli, sez. III, 20 agosto 2010, n. 17205; questo stesso Tribunale, sez. I, 20 gennaio 2006, n. 103). Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che né l’atto che dispone la misura cautelare, né il provvedimento di rigetto dell’opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell’istanza di dissequestro) sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l’accertamento dell’illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 contro il provvedimento di confisca (Cass., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10534).

In considerazione degli esposti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed all'affermazione di quella del giudice ordinario consegue, peraltro, la conservazione degli effettivi processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma II° del D. L.gvo 2.7.2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 834 del 2014

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