La comunicazione in udienza dell’avvenuto fallimento fa decorrere il termine per la riassunzione

22 Gen 2018
22 Gennaio 2018

L’art. 80, comma 2, cod. proc. amm., dispone che se il processo non è proseguito dalla parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

Il TAR precisa che se il difensore della parte fallita dichiara in udienza che è avvenuto il fallimento, dall'udienza decorre il termine per la riassunzione.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato  


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