La comunicazione in udienza dell’avvenuto fallimento fa decorrere il termine per la riassunzione
L’art. 80, comma 2, cod. proc. amm., dispone che se il processo non è proseguito dalla parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
Il TAR precisa che se il difensore della parte fallita dichiara in udienza che è avvenuto il fallimento, dall'udienza decorre il termine per la riassunzione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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