La diffida a ridurre le emissioni rumorose non è autonomamente impugnabile

27 Mag 2014
27 Maggio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 22 maggio 2014 n. 693, si occupa dei piani di classificazione acustica che i Comuni devono adottare in base alla Legge n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e dei connessi provvedimenti comunali. In particolare la diffida finalizzata ad imporre il rispetto dei limiti legai previsti dalla L: n. 447/1995 e dal D.P.C.N. 14.11.1997 non è un provvedimento direttamente lesivo e, dunque, autonomamente impugnabile, atteso che: “In relazione al primo profilo va infatti rilevato che effettivamente l’atto impugnato, in base ad una corretta qualificazione che tenga conto del suo effettivo contenuto e di quanto dispone, nonché delle caratteristiche che presenta nella sua concreta attuazione (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5848; Tar Lazio, Latina, Sez. I, 22 ottobre 2012, n. 791; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 14 novembre 2011, n. 8828), è privo di autonoma lesività, perché non è un atto sussumibile entro quelli contemplati dall’art. 9 della legge 20 ottobre 1995, n. 447, ma si sostanzia in una mera diffida a rispettare i limiti di legge, che in quanto tale è priva di effetti costitutivi e pertanto non è autonomamente impugnabile (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6079; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 30 ottobre 2001 n. 783), ed è stata emessa nell’esercizio degli ordinari poteri di vigilanza di cui all’art. 6 e all’art. 14, comma 2, della legge 20 ottobre 1995, n. 447, di competenza del dirigente, per le ipotesi non caratterizzate dal presupposto dell’urgenza che perseguono lo scopo di far rientrare le fonti di inquinamento entro i parametri di legge (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 settembre 2009, n. 5420).

Una tale conclusione è avvalorata da profili di carattere letterale, dato che non vi è la comminazione di conseguenze pregiudizievoli in caso di mancata osservanza del contenuto monitorio dell’atto.

Infatti vi è solo l’indicazione della possibile adozione di provvedimenti di cui all’art. 9 della legge 20 ottobre 1995, n. 447, in caso di pericolo immediato per la salute pubblica, e l’espressa attribuzione all’atto della valenza di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 693 del 2014

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