La natura giurisdizionale del ricorso Straordinario al Capo dello Stato

07 Gen 2014
7 Gennaio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 1406 del 2013 contiene una interessante precisazione circa la natura giuridica del ricorso Straordinario al Capo dello Stato.

Scrive il TAR: "3.1 Tali argomentazioni non possono essere condivise in quanto si riferiscono ad un momento storico antecedente all’introduzione del Codice del Processo Amministrativo nell’ambito del quale sussisteva, ancora, una diversità di opinioni (dottrinarie e giurisprudenziali) circa la natura giuridica del ricorso Straordinario al Capo dello Stato. Come hanno confermato recenti pronunce (Consiglio di Stato ad. plen. del 06/05/2013 n. 9) “A fronte di un contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla natura giuridica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, va confermato l'orientamento che riconosce la natura sostanzialmente giurisdizionale del rimedio in parola e dell'altro terminale della relativa procedura, in tal senso deponendo le ultime novità normative che hanno interessato l'istituto e, in particolare, assumendo rilievo decisivo lo "ius superveniens" che ha attribuito carattere vincolante al parere del Consiglio di Stato con il connesso riconoscimento della legittimazione dello stesso Consiglio a sollevare, in detta sede, questione di legittimità costituzionale”.
3.2 E’, allora, del tutto evidente che in conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo codice del Processo Amministrativo si sia progressivamente attenuata la diversità tra natura amministrativa e giurisdizionale delle decisioni conclusive, rispettivamente dei ricorsi al Capo dello Stato e delle sentenze del Giudice Amministrativo.
3.3 Come ha correttamente rilevato anche una recente pronuncia della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III del 26/08/2013 n. 19531) “In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, solo i ricorsi proposti a partire dal 16 settembre 2010, ossia dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ricadono sotto il nuovo regime della giurisdizionalizzazione, ossia danno vita ad un processo giurisdizionale equipollente a quello amministrativo ordinario, che si conclude con una decisione di natura giurisdizionale, atta a dar luogo alla cosa giudicata”. Detti rilievi risultano, oltre che condivisibili, anche pienamente applicabili al caso di specie e, ciò, laddove si consideri come il ricorso Straordinario di cui si tratta è stato notificato in data 25/06/2011.
3.3 Ne consegue che deve ritenersi priva di pregio l’eccezione di parte ricorrente laddove rileva la natura sostanzialmente “amministrativa” dell’atto di opposizione, in quanto segmento del giudizio innanzi al Capo dello Stato e, ciò, considerando come l’atto di opposizione determinerebbe la semplice trasposizione del giudizio nell’ambito di un diverso giudice, le cui decisioni sono, entrambe, carattezzate da profili tipicamente processuali.

4. Ma anche laddove non si intenda valorizzare le analogie tra i due giudizi va ricordato come un recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV del 06/08/2013 n. 4149) ha rilevato, espressamente, la natura tipicamente processuale della fase di opposizione e, ciò, nella parte in cui ha previsto che “Il termine di 60 giorni per l'opposizione dei controinteressati all'ulteriore corso del rimedio straordinario e per il trasferimento in sede giurisdizionale della controversia (previsto dall'art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), ha natura processuale, in quanto concernente il giudizio davanti al giudice amministrativo e non viceversa il ricorso straordinario; pertanto, si applicano le norme sulla sospensione dei termini in periodo feriale (così, Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 25 marzo 1999, n. 131)”.

sentenza TAR Veneto 1406 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC