La procedura del silenzio non può essere usata per costringere la P.A. a promuovere cause
Il TAR Piemonte dichiara inammissibile un ricorso in materia di silenzio, ex art.. 117 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 31 comma 2 c.p.a., avente ad oggetto la richiesta di un terzo al Comune di attivarsi contro un lottizzante inadempiente agli obblighi assunti in una convenzione di lottizzazione.
Il TAR ritiene che il silenzio non riguardi attività provvedimentali, ma al più negoziale/giudiziaria, rimessa alla facoltà dell’amministrazione.
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