Le controversie in materia di canalette di scolo spettano alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

29 Ott 2013
29 Ottobre 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1212 del 2013.

Scrive il TAR: "le Sezioni Unite hanno costantemente affermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 27528/08 e 10848/09). Nello stesso senso il Cons. di Stato (Cons. di Stato, n. 928 - 21 febbraio 2012 - Sez. V che conferma T.A.R. Molise 6 giugno 2007 n. 496). Nel caso di specie, è pacifico che il progetto definitivo approvato con le delibere in questa sede impugnate riguardi direttamente complessi lavori di sistemazione e messa in sicurezza della rete scolante di Tavo di Vigodarzene (della quale fa parte la nuova canaletta in discussione), cosicchè le relative censure, stante l'incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche (confermata dal carattere tecnico idraulico delle censure) rientrano nella speciale sfera riservata al Tribunale predetto. In particolare, va evidenziato che l’opera idraulica in questione va considerata unitariamente al più ampio progetto di sistemazione della rete idrografica regionale del quale fa parte (come da accordo di programma del 2010), progetto di considerevole rilievo per l’assetto idrogeologico regionale. Inoltre, i canali di bonifica risistemati o nuovamente realizzati verranno acquisiti al demanio idrico comunale, per essere destinati ad un uso di pubblico interesse. Pertanto, non essendo le opere in questione riferibili direttamente al sistema fognario comunale, come riduttivamente asserito dal difensore dei ricorrenti in sede di discussione, non appare conferente il richiamo, dal medesimo difensore effettuato, alla sentenza della Cass. n. 14883/2012. Inoltre, sempre con riferimento agli argomenti avanzati dalla parte ricorrente in sede di discussione, si osserva che il presente ricorso non ha direttamente ad oggetto questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione dell’accordo di programma, sottoscritto dalle amministrazioni interessate nel 2010, così che non si giustifica l’attrazione della presente controversia alla giurisdizione esclusiva del TAR ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. . In conclusione il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo spettando essa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 1212 del 2013

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