Le norme in materia di esecuzione forzata nei confronti della P.A. si applicano anche al giudizio di ottemperanza

17 Feb 2014
17 Febbraio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 11 febbraio 2014 n. 161, estende la portata dell’art. 14, c. 1, del D.L. 31.12.1996 n. 669 - che disciplina l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni - anche al giudizio di ottemperanza: “Ebbene, è anzitutto opportuno rimarcare che al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, I comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva: cfr. amplius T.A.R. Lazio, I, 30 ottobre 2012, n. 10127): prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

La norma, di cui al ripetuto art. 14, si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza: ma, attesa la finalità della disposizione, che è quella di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio a questo Collegio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, C.d.S. IV, 6 agosto 2013, n. 4155; id., 13 giugno 2013, nn. 3281 e 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, I, 20 luglio 2012, n. 1032; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 14 giugno 2012, n. 1664; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 16 dicembre 2011, n. 5920; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 13 ottobre 2010, n. 2614)”.

 Nella stessa sentenza inoltre il T.A.R. si sofferma sui poteri del commissario ad acta: “Quanto al commissario ad acta, questi è nominato nella persona del dirigente l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di subdelega: e ciò in coerenza con il disposto dell’art. 1, comma 1225, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per cui “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze”.

Il commissario, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, provvederà all'esecuzione dell'incarico mediante diretta adozione di quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro necessario per l'assolvimento del proprio mandato) anche in deroga alla norme comuni: e ciò in base al principio di effettività della tutela, cui si correla il potere del giudice di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa (così, ex multis, T.A.R. Lazio, I, 11 giugno 2012, n. 5265, nonché, T.A.R. Sicilia Catania, III, 28 ottobre 2009, n. 1778; conf. T.A.R. Campania – Salerno, II, 21 dicembre 2011, n. 2061; cfr. anche C.d.S., IV, 17 settembre 2002, n. 4680).

È ancora da sottolineare come trovi qui applicazione il II comma dell’art. 14 del ripetuto d.l. 669/96, per il quale “Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1 [tra i quali rientra certamente quello de quo], il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso” (per le modalità di emissione cfr. il D.M. 1 ottobre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze). All’esito del procedimento, o da parte dell’amministrazione in caso di adempimento, o da parte del Commissario in caso di persistente inerzia, dovrà essere inviata alla segreteria della sezione relazione sull’attività svolta”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 161 del 2014

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