L’incompetenza dell’organo non comporta sempre l’annullamento dell’atto
In una sentenza il TAR Veneto aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza solo relativa, può trovare applicazione l'art. 21 octies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale non costituiscono motivo di annullamento i vizi di procedura ove esso in ragione del suo carattere vincolato, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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