Nel procedimento di accesso agli atti c’è il controinteressato solo se il terzo goda del diritto alla riservatezza dei dati

18 Feb 2014
18 Febbraio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 120 del 2014.

Scrive il TAR: "2. In primo luogo va precisato come si debba necessariamente respingere l’eccezione preliminare di inammissibilità proposta dall’Amministrazione comunale, laddove quest’ultima rileva come il ricorso non sia stato notificato a nessun soggetto “controinteressato”.

2.1 L’esame del contenuto dell’istanza di accesso consente di rilevare come quest’ultima fosse diretta ad acquisire degli elementi utili ad
approntare un’idonea tutela difensiva, nel contenzioso esistente tra quest’ultima e il Comune di Abano Terme. In particolare l’istanza appare finalizzata ad accertare la situazione degli alloggi disponibili, le assegnazioni medio tempore poste in ssere dall’Amministrazione comunale e, più in generale, l’avvenuta ottemperanza alle pronunce del Consiglio di Stato che avevano rideterminato la graduatoria per l’assegnazione dell’alloggio.

2.2 E’ del tutto evidente che con riferimento a detta specifica posizione soggettiva non risultava esistente nessun soggetto che avrebbe potuto risultare pregiudicato dall’adempimento di pronunce giudiziali e, ancora, dalle difese approntate nel contenzioso esistente tra la ricorrente e il Comune di Abano Terme.

2.3 Costituisce, infatti, principio consolidato in materia di individuazione del “contro interessato” nel procedimento di accesso, in
base al quale non è sufficiente che vi sia una qualche correlazione tra gli atti richiesti e un determinato soggetto-istante, ma occorre comunque il venire in esistenza di un quid pluris, vale a dire la titolarità di un diritto  alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che “in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto (in questo senso T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 27-02-2013,
n. 162)”.

2.4 Detta interpretazione è stata confermata, seppur indirettamente, dalla stessa Amministrazione comunale che, in sede di istruttoria, non ha ritenuto di trasmettere l’istanza di accesso a nessun ulteriore partecipante alle procedure di assegnazione degli alloggi di cui si tratta".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 120 del 2014

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