Non spetta al giudice amministrativo la controversia sulle pretese patrimoniali del Comune nel caso di cessione di immobili ERP da parte dell’assegnatario

15 Mag 2014
15 Maggio 2014

Nella sentenza n. 558 del 2014, il TAR Veneto esamina la giurisdizione in materia di controversie tra l'assegnatario di un alloggio ERP e il Comune, nel caso in cui il primo intenda alienare l'immobile. La controversia è sorta in relazione alla clausola inserita nel contratto di compravendita intercorso tra il ricorrente  il Comune nel quale la cessione della proprietà dell’area è stata regolata secondo puntuali accordi, fra cui quello di limitare per venti anni la libera circolazione dell’immobile costruito su tale area, a decorrere dal rilascio dell’abitabilità, salvo l’obbligo del venditore di corrispondere al Comune una somma pari alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisto stabilito in convenzione, rivalutato ISTAT.

Il TAR ha escluso la propria giurisdizione, con la seguente motivazione: "ritiene il Collegio che, pacificamente, il punto della controversia non attiene all’osservanza e puntuale esecuzione degli obblighi di convenzione, con specifico riguardo ai profili di interesse pubblico sottesi alla peculiare condizione degli alloggi destinati ad edilizia popolare. Invero, nella fattispecie si tratta unicamente di valutare in quali termini deve essere corrisposta dalle ricorrenti la somma dovuta in conseguenza dell’alienazione dell’immobile, una volta decorso il termine ventennale imposto in considerazione della peculiare destinazione dello stesso, termine che aveva limitato la libera disponibilità dell’immobile da parte del proprietario. Risulta evidente che oggetto del contendere non sono questioni inerenti il rapporto di concessione, che ha ormai esaurito i propri effetti, e della cui corretta esecuzione non vi è contestazione, bensì profili che attengono alla correttezza dei parametri di determinazione della somma da corrispondere all’amministrazione in occasione dell’alienazione a terzi dell’immobile. Non è configurabile quindi alcun potere discrezionale in capo al Comune circa la determinazione della somma da versare,così come non è riconducibile la determinazione impugnata all’esercizio di poteri autoritativi, di natura pubblicistica, riconducibili al rapporto di convenzione, da parte dell’amministrazione comunale. Sulla scorta degli insegnamenti dettati dalla Corte Costituzionale con la ben nota pronuncia n. 204/2004, è infatti necessario verificare, al fine di  stabilire la giurisdizione, se l’ente stia esercitando o meno un potere autoritativo, secondo la nozione comunemente fornita dalla teoria generale, nei confronti del quale deve essere assicurata la tutela davanti al giudice amministrativo. Orbene, un potere siffatto non è ravvisabile nelle fasi del rapporto tra la pubblica amministrazione e cittadini, assegnatari degli alloggi, nelle quali l’operare dell’amministrazione non è caratterizzato dall’esercizio di pubblici poteri, ma è incardinato nell’ambito del rapporto privatistico di locazione o di compravendita. Ne consegue che le determinazioni assunte dall’amministrazione in questa fase del rapporto non si riconducono all’esercizio di poteri pubblici, connotati dalla necessaria prevalenza dell’interesse collettivo su quello del singolo cittadino, ma si configurano quali atti di accertamento del rispetto da parte dell’assegnatario degli obblighi assunti al momento della stipula del contratto. In buona sostanza, la pretesa delle ricorrenti alla restituzione delle somme già versate ed il successivo diniego di restituzione opposto dal Comune si pongono al di fuori della fase pubblicistica del rapporto, non interessando l’adempimento di specifici obblighi di edificazione o di urbanizzazione gravanti sui privati, riconducendosi, al contrario, nell’ambito dei rapporti di carattere specificatamente patrimoniale riguardanti la libera circolazione dell’immobile realizzato su area compresa nel Peep. In questa fase, ove operano norme di relazione e non di azione e che non è connotata da profili di discrezionalità per quanto riguarda l’amministrazione, che, lo si ribadisce, non esercita poteri pubblici in  veste autoritativa per le finalità sottese alla realizzazione degli alloggi di edilizia popolare, vengono quindi a mancare i presupposti e le condizioni per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Per detti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale, ai sensi e nei termini indicati dall’art. 11 c.p.a., il presente giudizio potrà proseguire".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 558 del 2014

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