Non spetta il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi in materia di accesso alle informazioni ambientali
Il TAR Palermo si pone in linea con il TAR Veneto nel negare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio per l’accesso alle informazioni ambientali ex d.lgs. 195/2005, dal momento che: 1) l’art. 23 c.p.a. consente la difesa personale nei giudizi in materia di accesso; 2) se l’accesso non è motivato dallo scopo di tutela ambientale, non si applica la normativa di favore prevista dall’ordinamento internazionale e comunitario, ma è sufficiente l’ampiezza del diritto di accesso riconosciuta dalla normativa italiana.
Post del dott. Alberto Antico
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