Quale parcella deve pagare la P.A. al proprio avvocato se il giudice liquida a favore dell’ente vincitore un importo superiore a quello stabilito nell’incarico

26 Ott 2018
26 Ottobre 2018

È noto che la parte soccombente in un processo deve rimborsare alla controparte le spese di giudizio, salva la compensazione totale o parziale (artt. 91 ss. c.p.c. e art. 26 c.p.a.), sulla base di quanto stabilisce il giudice nella sentenza.

Raramente, però, l’importo liquidato dal Giudice a favore del vincitore corrisponde all’onorario che l’avvocato vittorioso aveva concordato col proprio cliente (nel caso degli enti pubblici, l’importo fissato nell’impegno di spesa).

Nel caso in cui la liquidazione giudiziale sia inferiore alla parcella richiesta, la giurisprudenza pacifica afferma che il vincitore deve in ogni caso pagare l’importo che aveva concordato col proprio avvocato.

Il caso inverso, invece, non sembra mai stato affrontato dal tribunale (per essere chiari è il caso in cui il vincitore aveva concordato col proprio avvocato un compenso di 100 e la controparte venga condannata a pagare al vincitore un importo superiore a 100).

Vi sono due soluzioni possibili: la differenza tra la maggior liquidazione giudiziale e il minor onorario chiesto a suo tempo del patrocinante va pagata all’avvocato del vincitore oppure viene incamerata dall’ente vincitore.

La condanna alle spese superiore a quanto pattuito tra le parti deriva dal fatto che il giudice sulla liquidazione delle stesse non è vincolato dagli accordi tra le parti e può dipendere, per esempio, dal fatto che il giudice liquida le spese in base al D.M.  55/2014, mentre il preventivo era stato fatto in precedenza o senza guardare al decreto stesso;  oppure può succedere che il giudice, tenendo anche conto del comportamento processuale della parte soccombente, consideri che la difesa sia stata impegnativa e che, quindi, il soccombente meriti una determinata condanna alle spese.    

Se la condanna alle spese discende da parametri normativi oppure dall’impegno difensivo richiesto dalla causa, è logico arrivare alla conclusione che quanto il giudice ha ritenuto di liquidare per la difesa debba essere pagato al difensore che per tale difesa si è prodigato.

Una conferma a questa soluzione si può trarre dal ragionamento seguito dalla Corte di cassazione in materia di patrocinio a spese dello Stato: il divieto di arricchimento senza causa – principio generale e residuale dell’ordinamento – osta a che la parte vittoriosa lucri ingiustamente sulla condanna alle spese legali della parte soccombente, percependo somme che il Giudice voleva destinare al difensore vittorioso.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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