Quando il Comune è virtualmente soccombente, vuol dire che non perde del tutto, ma deve pagare le spese

11 Gen 2018
11 Gennaio 2018

Accade spesso che il TAR dichiari un ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, quindi, non accolga la domanda proposta dal ricorrente (e, per esempio, non annulli l'atto impugnato).

Da un certo punto di vista non si può dire che la P.A. sia soccombente, ma ciò non toglie che il tribunale possa lo stesso emettere una sentenza con la quale condanna la P.A. a pagare le spese, in base al principio della soccombenza virtuale: questo significa che il G.A. valuta se il ricorso sarebbe stato fondato se non fosse intervenuta la carenza di interesse e, in caso affermativo, condanna la P.A. a pagare le spese processuali.

Nel caso specifico, viene condannato il Comune di Verona a pagare le spese processuali, perchè aveva deliberato un rifiuto di adottare un piano attuativo dopo che si era formato il silenzio assenso previsto in materia dalla legge regionale veneta.

La sopravvenuta carenza di interesse dipende dal fatto che nel frattempo erano decorsi 5 anni dalla entrata in vigore del piano degli interventi.

L’art. 18, comma 7, della legge regionale veneta 23 aprile 2004, n. 11, prevede che decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano degli interventi decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato      


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