Se il comune approva un nuovo piano degli interventi il ricorso contro il precedente P.I. vale anche contro il nuovo?

13 Feb 2014
13 Febbraio 2014

Alla domanda risponde sostanzialmente di si il Consiglio di Stato nella sentenza n. 616 del 2014, limitatamente alle previsioni di identico contenuto.

Dal punto di vista tecnico, il CDS ritiene che in quei casi vi sia una mera conferma delle previsioni già vigenti e nemmeno con valore novativo (e per questo, dunque, basta il primo ricorso).

Si legge nella sentenza: "1. - In via preliminare, occorre prendere posizione sull’eccezione di improcedibilità dell’appello, proposta dalla controinteressata CAMA s.p.a., dovuta all’intervenuta approvazione da parte del Comune di Oderzo in data successiva alla pubblicazione della sentenza gravata, di un nuovo piano degli interventi, denominato n. 2, sulla cui base si fonda ora la facoltà edificatoria e che pertanto l’accoglimento del gravame non porterebbe alcun vantaggio concreto all’appellante in quanto l’intervento edilizio potrebbe essere attuato sulla base del nuovo strumento.

1.1. - L’eccezione non può essere accolta. Osserva la Sezione come, in via generale (da ultimo, Consiglio di Stato, V, 26 settembre 2013, n. 479; id., 15 marzo 2010, n. 1280; ma anche in continuità con quanto già notato in sede cautelare dall’ordinanza n. 4458/2012), la declaratoria di improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza di interesse può derivare o da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venire meno l'effetto del provvedimento impugnato, ovvero dall'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento che, idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, in ciò distinguendosi dalla cessazione della materia del contendere, che si verifica allorquando l'Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento amministrativo contro cui è stato proposto il ricorso. La pronuncia d’improcedibilità postula quindi una positiva verifica sulla sovrapponibilità non degli atti, astrattamente intesi come successione cronologica di provvedimenti emessi in un determinato ambito, ma dall’incompatibilità degli effetti che da questi derivano, qualora producano discipline tra loro incidenti nel medesimo segmento d’azione amministrativa. Nel caso in esame, il rapporto tra le due successive fasi procedimentali in esame, ossia quella che ha dato origine alla sentenza gravata, sulla base delle delibere descritte nella parte in fatto, e quella successiva, culminata con l’approvazione del nuovo piano di interventi, data con delibera consiliare n. 29 del 6 giugno 2012, non implica una parallela successione della disciplina applicabile nell’area in esame. Infatti, tra i due strumenti vi è una sostanziale continuità, specialmente per quanto riguarda gli interventi qui in scrutinio. In particolare, la delibera n. 15 del 2012, relativa all’adozione del piano n. 2, si appropria delle precedenti deliberazioni in materia, evidenziando l’inesistenza di una cesura disciplinare. Si legge, infatti, nella parte introduttiva della stessa delibera che “il Piano degli Interventi n. 2 per quanto riguarda la pianificazione recepisce il Piano degli Interventi vigenti conseguentemente le previsioni urbanistiche rimangono sostanzialmente invariate” e che “per quanto riguarda la variante approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 7 del 23/02/2011 su proposta della ditta CAMA, si confermano i contenuti della predetta deliberazione, conformandoli al presente Piano degli Interventi”. Non può quindi dirsi che il nuovo piano degli interventi abbia mutato la disciplina valevole in area e, in particolare, abbia inciso sull’intervento in esame, atteso che non vi è un’innovazione nell’ordinamento, ma una mera conferma delle previsioni già vigenti e nemmeno con valore novativo, atteso che la ripresa degli effetti non determina neppure un momento di iato dei tempi di efficacia, attesa l’evidenziata continuità delle previsioni già vigenti. Deve quindi respingersi la proposta eccezione d’improcedibilità".

sentenza CDS 616 del 2014

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