Se il TAR annulla per incompetenza gli altri motivi sono assorbiti?

07 Nov 2014
7 Novembre 2014

Il TAR Friuli Venezia Giulia accoglie un ricorso e annulla un atto emesso da un organo incompetente. Si pone poi il problema se gli altri motivi del ricorso debbano essere decisi o se vadano considerati assorbiti. Il Collegio dice che ben conosce l’orientamento di una parte della giurisprudenza per la quale con l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (il quale non riporta più testualmente la previsione dell’articolo 26, II^ comma, L. n. 1034/1971), non è più possibile considerare assorbiti gli altri motivi di ricorso per effetto dell’accoglimento del vizio di incompetenza, ma occorre valutarli tutti al fine di orientare l’Amministrazione nel riesercizio del potere. Il TAR Friuli però segue l'orientamento opposto.

Si legge nella sentenza n. 512 del 2014: "In definitiva, va affermato che non competeva alla Giunta regionale l’adozione del provvedimento di revoca del contributo assegnato alla società Sire Analytical System S.r.l.. L’accoglimento della cesura di incompetenza è, peraltro, preclusivo all’esame delle altre doglianze dedotte dal ricorrente. 

Il Collegio ben conosce l’orientamento di una parte della giurisprudenza per la quale con l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, il quale non riporta più testualmente la previsione dell’articolo 26, II^ comma, L. n. 1034/1971, non è più possibile considerare assorbiti gli altri motivi di ricorso per effetto dell’accoglimento del vizio di incompetenza, ma occorre valutarli tutti al fine di orientare l’Amministrazione nel riesercizio del potere (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV^, sentenza n. 2913/2013).

Tuttavia, questo Tribunale ritiene di riconfermare l’orientamento tradizionale, per cui l’accoglimento della censura di incompetenza comporta l’obbligo per il Giudice di rimettere l’affare all’Autorità competente, nel caso di specie al dirigente responsabile della articolazione che si occupa dell’erogazione dei contributi a valere sui fondi strutturali secondo l’attuale ripartizione dei compiti all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia. In effetti, non pare decisivo il rilievo della mancata riproduzione nel Codice di rito della precitata disposizione della L. Tar, atteso che l’articolo 34, comma 2, Cod. proc. amm. vieta pur sempre al Giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati (cfr., T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. III^, sentenza n. 1347/2013; T.A.R. Lazio – Latina, sentenza n. 547/2013). Il che è esattamente quel che si verificherebbe laddove venissero esaminate le altre doglianze dedotte dalla ricorrente, perché si finirebbe per pregiudicare l’azione amministrativa non ancora dispiegata da parte del dirigente competente per materia".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Friuli 512 del 2014

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC