Se si sbaglia giudice per colpa delle indicazioni della P.A. questa paga (in parte) le spese processuali

14 Feb 2014
14 Febbraio 2014

E' quanto ha deciso in un caso il TAR Veneto nella sentenza n. 117 del 2014, che condanna la P.A. a a rimborsare al ricorrente il contributo unificato, visto che aveva sbagliato a scrivere nel provvedimento che la giurisdizione spettava al giudice amministrativo..

Scrive il TAR: "1.4 Va, altresì, evidenziato come non possa condividersi l’osservazione della ricorrente nella parte in cui rileva che la Giurisdizione di questo Tribunale era indicata nel contenuto del provvedimento impugnato, circostanza quest’ultima che non può, evidentemente, esimere dall’esame della Giurisprudenza in materia di criteri di riparto della Giurisdizione nel momento della proposizione del ricorso.

2. Ciò premesso è del tutto evidente come la dicitura sopra rilevata costituisce comunque un elemento di valutazione da parte di questo
Tribunale del comportamento tenuto dell’Amministrazione e, ciò, con riferimento alla determinazione delle spese di giudizio e, ciò, ritenendo come l’apposizione di detta dicitura possa aver concorso nella individuazione del Giudice da adire.

3. In conclusione, trattandosi di situazione avente consistenza di diritto soggettivo perfetto, e non vertendosi in materia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la controversia va quindi devoluta al Giudice Ordinario, quale Giudice cui è affidata, in via generale, la tutela dei diritto soggettivi. Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, con conseguente onere dei ricorrenti di riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. Le peculiarità della controversia, unitamente alle ragioni sopra indicate, consente di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con l’eccezione del contributo unificato che dovrà essere rifuso nella misura versata".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 117 del 2014

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