Danno erariale per mobbing
La Corte dei Conti del Veneto condanna il responsabile del mobbing al risarcimento dei danni: nel caso in esame il comandante dei vigili urbani si era reso responsabile di mobbing verso un dipendente del Comune, il quale aveva vinto una causa di lavoro contro il comune, anche sulla scorta delle numerose testimonianze rese nel corso del giudizio che, univocamente, ne avevano confermato la sussistenza.
La C.T.U. - disposta dal Giudice del Lavoro – ha attestato come la condizione psicopatologica del dipendente, causata da un comportamento vessatorio del Comandante dei Vigili urbani, andava inquadrata nella sfera del danno biologico, che aveva avuto la durata complessiva di nove mesi: per i primi tre mesi, nella misura del 50% “con grado medio di sofferenza” e per i successivi sei mesi del 25% “con sofferenza di grado lieve”.
La pronuncia del giudice del lavoro registrava la soccombenza del Comune, condannato a pagare in favore della parte ricorrente una somma di denaro, avendo ritenuto sussistente un danno non patrimoniale; danno che è stato liquidato sulla base dell’indirizzo assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel considerare compreso nel danno biologico anche il danno morale, il danno esistenziale, il danno estetico e quello al pregiudizio della capacità lavorativa generica.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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