Il comune non può imporre all’ENEL una indennità forfettaria per il taglio delle strade a prescindere dal danno
In un ricorso promosso dall'ENEL, il TAR Parma ritiene illegittima la seguente previsione del regolamento comunale sul taglio delle strade: “all'atto di restituzione della cauzione, a titolo di rimborso spese per il danno alla sede stradale, verrà trattenuta dal Comune la somma di € 10 €/mq. Nel caso di strade asfaltate, di € 15 nel caso di marciapiedi e/o di strade con pavimentazione lapidea, di € 5,00 nel caso di aree verdi, a titolo di rimborso spese per il danno ed il deprezzamento comunque subito dalla proprietà pubblica”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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