In caso di frana imputabile al frontista il Comune non può ordinare a questi di ripristinare la strada pubblica e gli scoli degli acque

18 Nov 2014
18 Novembre 2014

Il TAR Veneto ha accolto un ricorso avverso un'ordinanza del Sindaco che aveva ordinato al frontista responsabile di una frana coinvolgente una strada pubblica di ripristinare la strada e gli scoli delle acque.  L'ordinanza contingibile ed urgente per pubblica e privata incolumità, infatti, può dirigersi nei confronti di privati proprietari per lavori da eseguirsi su beni che sono nella loro disponibilità, ma non può valere ad ordinare al privato l'esecuzione di lavori pubblici. In quest'ultima fattispecie incombe sull'ente proprietario della strada il potere-dovere di provvedere all'esecuzione dei lavori d'urgenza, salvo il recupero delle relative spese nei confronti del soggetto responsabile del danno.

Si legge nella sentenza n. 1363 del 2014: "Prima di passare all’esame del merito dell’impugnativa, va evidenziato che i ricorrenti non hanno interesse a contestare la suddetta ordinanza nella parte in cui ha imposto loro la rimozione del materiale di scavo dalla ripa stradale, avendovi essi peraltro già provveduto (come comprovato dalla documentazione prodotta), incentrandosi, invece, il ricorso sulla contestazione degli obblighi di cui ai sopraindicati punti b) e c);

In tale parte l’ordinanza impugnata appare manifestamente illegittima; 

Ed infatti, anche a prescindere dall’esistenza o meno dei presupposti del provvedimento contingibile e urgente, si ravvisa, comunque, nell'operato dell'amministrazione comunale, uno sviamento per causa falsa, come denunciato con il secondo ed il quarto motivo di  ricorso. 

L'ordinanza contingibile ed urgente per pubblica e privata incolumità, infatti, può dirigersi nei confronti di privati proprietari per lavori da eseguirsi su beni che sono nella loro disponibilità, ma non può valere ad ordinare al privato l'esecuzione di lavori pubblici. In quest'ultima fattispecie incombe sull'ente proprietario della strada il potere-dovere di provvedere all'esecuzione dei lavori d'urgenza, salvo il recupero delle relative spese nei confronti del soggetto responsabile del danno; 

Non appare quindi legittima questa sorta di sanzione ripristinatoria atipica, non prevista dall'ordinamento, mediante la quale l'ente comunale ordina un facere (esecuzione di lavori pubblici) su strada non privata ma comunale, lì dove avrebbe dovuto procedere alla realizzazione dei lavori di ripristino ponendo conseguentemente le relative spese a carico del responsabile del danno causato;

Inoltre, il notevole lasso di tempo (quasi cinque mesi) trascorso dall'incidente che avrebbe provocato il dissesto stradale conferma che l'ordinanza impugnata appare più diretta all'esecuzione coattiva dei lavori di ripristino a carico dei ricorrenti, che non a porre rimedio a una situazione di pericolo urgente e imprevedibile per la pubblica e privata incolumità;

Ugualmente, la verifica di eventuali alterazioni alla regimentazione delle acque meteoriche ed il ripristino di scoli o scarichi naturali eventualmente occlusi a seguito del dissesto franoso, costituiscono attività di accertamento tipicamente amministrative ed interessanti beni  pubblici e che, pertanto, non possono essere demandate ai privati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 1363 del 2014

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