La competenza in caso di frana e se spetti al privato il risarcimento dei danni

11 Ott 2013
11 Ottobre 2013

Il TAR Veneto - sezione III - con la sentenza n. 1141 del 2013 affronta il problema della competenza in caso di frana e se competa al privato l'eventuale risarcimento dei danni.

Scrive il TAR: "Con raccomandata parte ricorrente aveva intimato alla Provincia di Padova di provvedere ad effettuare tutti gli interventi necessari ed utili per mettere in sicurezza l’area soprastante la proprietà di parte ricorrente, dove si era staccata una frana in seguito alle abbondanti precipitazioni verificatesi tra i mesi di Febbraio e Marzo 2011. La Provincia di Padova, con nota in data 10 Maggio 2012, ha risposto a parte ricorrente, facendo presente tra l’altro quanto segue: - il dissesto lamentato da parte ricorrente non interessa la strada provinciale; - la Provincia di Padova ha sempre mantenuto la strada provinciale in sicurezza; - la frana rientra in quei casi in cui compete ai proprietari provvedere alla sistemazione del dissesto.  Parte ricorrente lamenta il verificarsi di fenomeni franosi sul proprio terreno e, in relazione a ciò, ha intimato alla provincia di Padova di effettuare tutti gli interventi necessari ed utili per mettere in sicurezza il sito.  Nel territorio del Parco dei Colli Euganei la competenza in ordine alla tutela dal dissesto idrogeologico è affidata all’Ente Parco dei Colli Euganei.  Tale competenza è prevista dall’art. 2 primo comma lettera a) e dal secondo comma lettera b) dell’art. 16 della legge regionale n° 38 del 1989. Tale norma stabilisce che l’Ente Parco esercita le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico, vincolo forestale e tutela forestale, attualmente esercitate dalla giunta regionale dal servizio forestale regionale territorialmente competente, ai sensi della legge regionale n° 52 del 1978, ivi compresa l’applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.Tra le norme della legge regionale n° 52 del 1978, richiamate dall’art. 16 della legge regionale n° 38 del 1989 per definire la competenza dell’Ente Parco, vi è l’art. 8 della legge regionale n° 52 del 1978, secondo cui la Regione provvede alla sistemazione idro-geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure:

- la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi d'intervento predisposti, d'intesa con le Comunità montane, formulati organicamente per unità idrografica;

- la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità montane ed ai Consorzi di Bonifica Montana.

- i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.

All’Ente Parco spetta dunque il compito di aprire un’istruttoria per verificare se approvare un programma d’intervento in relazione ai fenomeni franosi che hanno interessato la proprietà di parte ricorrente.

La competenza provinciale di cui al primo comma dell’art. 85 della legge regionale n° 11 del 2001 (secondo cui sono conferite alle province le funzioni relative alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica, nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione dei dissesti) vale al di fuori del territorio del Parco.

 Nell’ambito del territorio del Parco opera, per effetto del principio di specialità, la legge regionale n° 38 del 1989, che stabilisce appunto la competenza dell’Ente Parco.

Il collegio pertanto non condivide il contenuto della memoria dell’Ente Parco in data 17 Luglio 2013, secondo cui all’Ente Parco non è demandata alcuna competenza in materia di frane.

L’Ente Parco richiama sotto tale profilo la delibera della giunta regionale del Veneto n° 4424 del 2006, avente ad oggetto la ricognizione delle funzioni amministrative attribuite dalla regione Veneto agli Enti Parco regionali.

Se è vero infatti che sulla base di tale delibera della giunta regionale sarebbero di competenza della regione Veneto gli interventi relativi ad opere pubbliche ed interventi di difesa idrogeologica e di sistemazione idraulico-forestale, è anche vero che la delibera della giunta regionale non può porsi in contrasto con la legge regionale ed in particolare con la legge regionale n° 38 del 1989, con cui le funzioni in materia sono state attribuite all’Ente Parco dei Colli Euganei.

È invece possibile che sia concordato tra Ente Parco, Regione Veneto o Provincia di Padova che gli interventi decisi dall’Ente Parco siano attuati con il concorso materiale e/o finanziario della regione Veneto o della Provincia di Padova.

L’Ente Parco è tenuto a valutare se i fenomeni franosi lamentati compromettano o meno la sicurezza idrogeologica del territorio.ed a verificare se approvare un programma d’intervento in relazione ai fenomeni franosi che hanno interessato la proprietà di parte ricorrente.

Gli interventi da programmare attengono al mantenimento ed alla prevenzione della sicurezza idrogeologica del territorio. Spetta alla discrezionalità tecnica dell’Ente Parco valutare quali siano gli interventi di pubblico interesse e quelli invece di rilevanza meramente privata a carico dei singoli proprietari.

L’Ente Parco valuterà a tali fini le risultanze emerse nel c.d. “Tavolo tecnico”, avente ad oggetto riunione tra le parti al fine di concordare gli interventi necessari (documento n° 5 depositato in giudizio dalla regione Veneto in data 5 Luglio 2013).

Tali risultanze riguardano gli interventi ritenuti necessari ai fini della definizione delle indagini geologiche minime per la determinazione dell’estensione del movimento franoso e delle cause che lo hanno provocato:

- esecuzione di due stendimenti sismici a rifrazione disposti longitudinalmente rispetto alla frana, di estensione di circa 200 metri ciascuno. Saranno ubicati uno tra la nicchia di distacco della frana e la parte distale a valle del corpo di accumulo e uno in prosecuzione del verso monte precedente e spinto fino alla viabilità provinciale;

- esecuzione di due stendimenti sismici a rifrazione in direzione trasversale al corpo di frana, di lunghezza di circa 120 -150 metri ciascuno. Uno sarà ubicato lungo la vecchia viabilità di accesso alla casa Bonino e uno subito a monte della nicchia di distacco;

- esecuzione di due sondaggi geognostici a carotaggio continuo spinti fino al raggiungimento del substrato. La profondità sarà determinata in fase esecutiva, ma può essere ipotizzata in circa 10 – 15 metri. I sondaggi sono necessari sia per la taratura delle indagini geofisiche sia per la determinazione più precisa del piano di scivolamento della frana. I fori di sondaggio potranno essere attrezzati con piezometri e/o con inclinometri;

- a completamento potrebbe essere utile la costituzione di una rete di monitoraggio topografico per lo studio dei movimenti in atto e delle relative velocità.

L’Ente Parco potrebbe anche valutare se interessare o meno il dipartimento di geologia dell’Università di Padova.

Invece con riferimento alla domanda con cui parte ricorrente richiede il ristoro dei danni patiti per effetto delle frane non sussiste l’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere in senso favorevole a parte ricorrente.

Affinchè tale obbligo sussista è necessario che vi sia una normativa che ammetta e disciplini la concessione di contributi ai privati danneggiati.

 Tale normativa non sussiste né il caso di specie rientra tra le provvidenze erogabili sulla base della legge regionale n° 4 del 1997 “Contributi in materia di eventi calamitosi naturali”.

La pubblica a amministrazione potrebbe astrattamente erogare contributi, anche non specificamente previsti da previa disposizione di legge, purchè il contributo persegua rigorosamente i fini istituzionali dell’amministrazione e sia posta una previa disciplina amministrativa, ai sensi dell’art. 12 della legge n° 241 del 1990, dei criteri di concessione dei contributi.

Sotto tale profilo l’amministrazione competente a decidere l’erogazione dei contributi potrebbe anche essere diversa dall’Ente Parco, purchè l’erogazione dei contributi sia congruente con i fini istituzionali.

La domanda impugnatoria è dunque infondata perché parte ricorrente ha richiesto l’intervento di ente incompetente (la provincia di Padova)".

sentenza TAR Veneto 1141 del 2013

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