Quando si tratta di atti discrezionali non c’è automatismo tra la illegittimità dell’atto e l’accoglimento della domanda risarcitoria

26 Ago 2013
26 Agosto 2013

Il TAR Veneto, nella stessa sentenza n. 1088 del 2013, allegata al post che precede,  dopo aver ritenuto illegittimo il diniego di un impianto di biogas, precisa che ciò non atribuisce automaticamente all'interessato il diritto di ottenere il risarcimento del danno, perchè il rilascio dell'autorizzazione è un atto discrezionale, cosicchè bisogna valutare se alla fine l'autorizzazione doveva essere  rilasciata oppure no.

Scrive il TAR: "5. Ciò premesso, va ora osservato che, trattandosi di un interesse legittimo pretensivo a fronte di un’attività tecnico-discerzionale della P.A., non vi può essere alcun automatismo tra la riconosciuta illegittimità dell’atto e l’accoglimento della domanda risarcitoria. Ed infatti, a fronte di poteri discrezionali la tutela risarcitoria per equivalente deve passare - se non attraverso la effettiva riedizione del potere stesso, e fatto salvo il successivo accoglimento della pretesa - attraverso un giudizio prognostico di carattere probabilistico da condursi secondo la regola civilistica del “più probabile che non”. Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non ha più interesse alla riedizione del potere ed al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Si tratta dunque di accertare, ex post, se gli elementi di fondatezza della pretesa erano tali da rendere, se non necessitato, quantomeno probabile il rilascio del provvedimento favorevole.

6. Tale giudizio, nel caso in esame, non può portare ad un esito positivo. Ed infatti, pur se il provvedimento di diniego dell’autorizzazione è stato motivato sulla base di presupposti erronei, quali l’aumento dell’inquinamento atmosferico, o comunque secondari e superabili, quali i profili viabilistici, ciononostante, residuerebbe una elevata discrezionalità amministrativa nella valutazione di diversi ed ulteriori elementi. Nel corso della conferenza di servizi sono infatti emerse varie e non  secondarie criticità derivanti dall’installazione dell’impianto di produzione di energia nelle vicinanze dell’ospedale di Trecenta, che avrebbero potuto assumere rilevanza nell’ambito di una valutazione più ampia e approfondita da effettuarsi da parte della Regione Veneto in sede di motivazione del provvedimento finale, e che comunque non potevano essere lasciate all’apprezzamento particolare di una singola amministrazione (la ULSS) non chiamata a rendere pareri in relazione ad interessi pubblici di cui non è titolare. Ad esempio, la criticità principale dell’installazione dell’impianto sembra risiedere infatti proprio nelle sua localizzazione nei pressi di un sito  sensibile. Ed anche dovendosi escludere la rilevanza della localizzazione sotto il peculiare profilo dell’inquinamento atmosferico, è peraltro emerso che l’attivazione dell’impianto di produzione di energia avrebbe comunque comportato un peggioramento della complessiva situazione ambientale - in termini di aumento di emissioni di rumori, odori, fumi, e d’ incremento del traffico di veicoli anche industriali - non pienamente tollerabile a causa della presenza dell’ospedale a 400 metri di distanza; considerata anche l’esistenza, nelle stesse vicinanze, di un analogo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Peraltro, tali inconvenienti non sarebbero stati compensati da una (inizialmente programmata) riduzione delle emissioni d’inquinanti nell’atmosfera, che si sarebbe potuta ottenere con la disattivazione della caldaia dell’ospedale alimentata da fonti fossili e la sua sostituzione con la fornitura di energia pulita da parte del nuovo impianto, essendo emerso che quest’ultima non sarebbe stata sufficiente per soddisfare  integralmente il fabbisogno energetico dell’ospedale.

7. Ne consegue, dunque, come dall’analisi della fattispecie, anche eliminando gli elementi costituenti i motivi di diniego posti alla base del provvedimento impugnato, permanga un’ estesa ed irriducibile area di discrezionalità tecnica, che impedisce di addivenire ad un sicuro accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale all’installazione dell’impianto di produzione di energia in questione. Ovvero, in altre parole, non vi è certezza nemmeno probabilistica che ove il provvedimento finale fosse stato emesso emendato dai vizi motivazionali o procedurali denunciati dalla ricorrente, sarebbe stato favorevole per la stessa. Mancano, dunque, le condizioni imprescindibili per l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento di diniego, la quale, pertanto, deve essere rigettata".

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