Requisiti per il risarcimento del danno da silenzio illegittimo della P.A.
In una propria recente sentenza, il TAR Liguria ha ribadito alcuni principi in tema di domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima (nel caso di specie, tardiva) ex art. 30 c.p.a.
In particolare, il giudice amministrativo ha affermato la legittimazione attiva alla richiesta di risarcimento del danno dei privati che si siano adoperati per l’adozione di un provvedimento amministrativo (rivolto nei confronti di terzi) che la P.A. abbia tardato ad adottare.
Ciò premesso, e posto che il silenzio dell’Amministrazione sia veramente illegittimo, è necessario verificare la situazione soggettiva dell’ente pubblico, quale colpa identificabile, nel caso di specie, con l’incertezza derivante dal perdurante silenzio della P.A.: in via generale la giurisprudenza, in presenza di un provvedimento o comportamento illegittimo, esime il privato dalla prova dello stato soggettivo dell’Ente, alla luce anche della difficoltà, per il privato, di confermare i propri sospetti in merito ad una colpa o dolo dell’Amministrazione.
Tuttavia, nel caso di specie, il TAR Genova rileva che, in presenza di una obiettiva incertezza nell’interpretazione delle norme regionali e di una vicenda fattuale non chiara, non si possano ravvisare gli estremi per concedere la condanna al risarcimento del danno.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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