Condonabilità delle opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
Il TAR Veneto spiega come va interpretato l’art. 43, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il quale prevede la condonabilità delle “opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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