Cosa accade al ricorso se dopo di esso viene presentata una domanda di sanatoria ex art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001

05 Ago 2014
5 Agosto 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 924 del 2014. Scrive il TAR: "Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. c) del Codice del Processo Amministrativo. Sul punto va confermato quanto disposto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella parte in cui ha rilevato che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, successivamente all'impugnazione dell'ordine di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. E’, infatti, del tutto evidente che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza di sanatoria, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto  dell'originario ricorso (T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 13-02-2014, n. 133). Nel caso di specie detta circostanza, così come l’adesione all’orientamento sopra citato, era stata già rilevata dallo stesso ricorrente nel momento di presentazione del ricorso principale. L’Amministrazione comunale, a sua volta e nel costituirsi, ha evidenziato come il provvedimento di diniego di compatibilità paesaggistica era stato successivamente impugnato con la presentazione due differenti ricorsi, entrambi pendenti presso Tribunale. Ne consegue che sulla base delle circostanze sopra citate il ricorso ora sottoposto all’esame del presente Collegio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 924 del 2014

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